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DPR 462/01: Verifiche di Impianti Elettrici e di Messa a Terra

DPR 462/01: Verifiche di Impianti Elettrici e di Messa a Terra

DPR 462/01 – Importanti Modifiche per le Verifiche degli Impianti Elettrici e di Messa a Terra

Importanti novità al DPR 462/01 per le verifiche degli impianti elettrici e di messa a terra, sia per le aziende che eseguono i controlli, sia per le aziende sottoposte a controlli.

Ecco quanto scritto nell’Articolo 36 “Informatizzazione INAIL” del Decreto Milleproroghe (DL 162/2019), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019:

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462, dopo l’articolo 7 e’ aggiunto il seguente: Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). – 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
  2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
  3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
  4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».

Dunque, i datori di lavoro dovranno trasmettere il nominativo dell’organismo a cui hanno affidato la verifica all’INAIL, tramite l’applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature e apparecchi di sollevamento ed a pressione;

Gli Organismi dovranno versare una percentuale del 5% all’INAIL sulla tariffa delle verifiche effettuate, e dovranno fare riferimento al Tariffario delle Verifiche, individuato dal decreto del Presidente dell’ISPESL del 7 luglio 2005, che (ad esempio), riporta le tariffe per le verifiche degli impianti di messa a terra in base alle “classi di potenza installata”.

Il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 è entrato in vigore il 31 dicembre 2019.

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