Covid-19

Green Pass: Obbligo di Esibizione per l’Accesso ai Luoghi di Lavoro

Green Pass: Obbligo di Esibizione per l'Accesso ai Luoghi di Lavoro

La Certificazione Verde Covid-19 (il cosiddetto “Green Pass”) diventerà obbligatoria per tutti i lavoratori per l’accesso ai luoghi di lavoro; l’obbligo scatterà dal 15 ottobre 2021, e durerà fino al 31 dicembre 2021 (cioè l’attuale termine di cessazione dello stato di emergenza).

Nuovi riferimenti legislativi:

Il nuovo Decreto-Legge del 21 settembre 2021, n. 127, infatti, riporta che: “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”. Tale disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, un’attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro.

L’obbligo di verificare il Green Pass è del datore di lavoro, che entro il 15 ottobre deve definire le modalità operative di organizzazione di tali verifiche.

Come devono essere effettuati i controlli:

Il Decreto non presenta indicazioni precise su come effettuare i controlli, ma lascia libertà alle aziende di adottare procedure diverse sulla base della propria organizzazione interna; il Governo potrà comunque adottare delle linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative. In ogni caso, le indicazioni fornite sono le seguenti:

  • I controlli potranno essere effettuati anche a campione
  • È da privilegiare, ove possibile, il controllo in corrispondenza dell’ingresso in azienda
  • I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni devono essere individuati con atto formale (nomina)
  • La verifica del green pass dovrà essere effettuata con l’utilizzo dell’App VerificaC19 o con altra modalità che sarà individuata dal governo. Non è possibile richiedere ai lavoratori la scadenza del green pass per semplificare e diradare i controlli, che dovranno quindi essere fatti sempre a tutti i soggetti.
  • Per i lavoratori che effettuano la propria attività accedendo ad altri luoghi di lavoro, l’obbligo di controllo del green pass è sia del datore di lavoro ospitante sia del rispettivo datore di lavoro

Misure previste in caso di mancato possesso del green pass per lavoratori di imprese con meno di 15 dipendenti:

I lavoratori privi della certificazione Covid-19, o che rifiuteranno di esibirla al momento del controllo, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli altri lavoratori nei luoghi di lavoro, non potranno accedere al luogo di lavoro, e saranno considerati assenti ingiustificati fino alla data dell’ottenimento della predetta certificazione (o comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza).

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il Datore di Lavoro potrà sospendere il lavoratore fino a 10 giorni, al fine di provvedere alla sua sostituzione; i 10 giorni di sospensione saranno rinnovabili per una sola volta.

Per i giorni di assenza ingiustificata non potranno essere disposte ai lavoratori sanzioni disciplinari e sarà conservato il rapporto di lavoro, tuttavia, per i giorni di assenza ingiustificata, non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Misure previste in caso di mancato possesso del green pass per lavoratori di imprese con più di 15 dipendenti:

I lavoratori privi della certificazione Covid-19, o che rifiuteranno di esibirla al momento del controllo, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli altri lavoratori nei luoghi di lavoro, non potranno accedere al luogo di lavoro e saranno considerati assenti ingiustificati fino alla data dell’ottenimento della predetta certificazione (o comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza).

Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno disposte ai lavoratori sanzioni disciplinari e sarà conservato il rapporto di lavoro, tuttavia, per i giorni di assenza ingiustificata, non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Sanzioni previste:

  • Per il lavoratore che accede ai luoghi di lavoro senza il green pass: dai 600€ ai 1500€;
  • Per i datori di lavoro che non dimostrano di aver pianificato un sistema di controlli: dai 400€ ai 1000€.

 

Chi è esentato dall’obbligo di presentazione del green pass:

L’obbligo di fornire su richiesta il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita circolare del Ministero della Salute.

Come viene rilasciata la certificazione verde COVID-19 (green pass): 

Ricordiamo che la Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate (meglio nota come “Green Pass”) è un documento proposto dalla Commissione europea al fine di agevolare la circolazione in sicurezza dei cittadini all’interno dei Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen durante la pandemia COVID-19. La certificazione, disponibile in versione digitale e cartacea (da poter stampare), contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato, emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

  • Aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose, sia al completamento del ciclo vaccinale);
  • Essere negativi al test molecolare nelle ultime 72 ore;
  • Essere negativi a test antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
  • Essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Per maggiori informazioni
Telefono 041-995202
Email info@qasc.it

Privacy