Sicurezza

Nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 sui Prodotti da Costruzione (CPR)

Materiali da costruzione

Nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 sui Prodotti da Costruzione (CPR)

Il Regolamento (UE) 2024/3110, adottato il 27 novembre 2024, istituisce norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, abrogando il Regolamento (UE) n. 305/2011. Questo intervento normativo nasce dall’esigenza di migliorare la coerenza giuridica, ridurre gli oneri amministrativi e promuovere la sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni.

 

Scopo e ambito di applicazione

Il Regolamento disciplina le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione nell’Unione Europea. Mira a garantire la libera circolazione di tali prodotti, armonizzando le specifiche tecniche, riducendo gli ostacoli normativi tra gli Stati membri. Include non solo i prodotti nuovi, ma anche quelli usati o rifabbricati, prevedendo l’applicazione di requisiti specifici per promuovere la circolarità economica.

Esempi di prodotti da costruzione

Il Regolamento si applica a una vasta gamma di prodotti, tra cui:

  • materiali strutturali: calcestruzzo, acciaio, legno lamellare e pannelli prefabbricati.
  • prodotti per l’isolamento: pannelli in lana di roccia, schiume poliuretaniche, isolanti termici in fibra di vetro.
  • componenti edilizi: finestre, porte, sistemi di facciata, pannelli fotovoltaici integrati.
  • sistemi tecnici: tubazioni per l’acqua potabile, sistemi di ventilazione e riscaldamento.
  • materiali innovativi: prodotti rifabbricati o riciclati, componenti stampati in 3D per costruzioni.

 

Obiettivi del provvedimento

Gli obiettivi principali includono

  • Miglioramento della trasparenza attraverso l’introduzione di strumenti digitali per la tracciabilità e la disponibilità di informazioni sulle prestazioni dei prodotti;
  • Promozione della sostenibilità ambientale implementando criteri di valutazione del ciclo di vita e obblighi per la riduzione dell’impatto ambientale;
  • Rafforzamento della vigilanza del mercato per prevenire pratiche non conformi e garantire la sicurezza degli utenti finali;
  • Riduzione degli oneri amministrativi con procedure semplificate per le PMI e l’introduzione di dichiarazioni combinate di conformità e prestazione.
 

Soggetti Coinvolti

Il Regolamento si applica a diverse categorie di operatori economici

 

  • Fabbricanti: responsabili della conformità dei prodotti e della redazione delle dichiarazioni di prestazione e conformità.
  • Importatori e distributori: obbligati a garantire che i prodotti immessi sul mercato rispettino i requisiti normativi.
  • Autorità nazionali: incaricate della vigilanza e dell’applicazione delle sanzioni.
  • Organismi notificati e TAB (Technical Assessment Bodies): responsabili della valutazione tecnica e della certificazione dei prodotti.

 

Termini e definizioni essenziali

Il testo normativo introduce definizioni aggiornate per garantire chiarezza giuridica, tra cui

  • Prodotto-tipo: modello rappresentativo di un prodotto per la valutazione della conformità.
  • Ciclo di vita: insieme delle fasi dalla produzione al riciclo/smaltimento di un prodotto.
  • Parti essenziali: componenti chiave che determinano le prestazioni dei prodotti.
  • Specifiche tecniche armonizzate: norme obbligatorie per la valutazione delle prestazioni.

 

Obblighi e responsabilità

Fabbricanti

  • Redigere la dichiarazione di prestazione e conformità, combinandole ove possibile.
  • Garantire la tracciabilità dei prodotti con un identificativo univoco.
  • Implementare misure preventive per la sicurezza e la sostenibilità.

Distributori e importatori

  • Verificare che i prodotti siano accompagnati dalla documentazione richiesta.
  • Cooperare con le autorità in caso di non conformità.


Autorità nazionali

  • Rafforzare la vigilanza del mercato.
  • Applicare sanzioni per prodotti non conformi o per violazioni procedurali.

 

Autorizzazioni richieste

Gli Stati membri possono richiedere autorizzazioni per introdurre requisiti nazionali in deroga alle specifiche armonizzate, giustificati da motivi imperativi di salute e sicurezza o protezione ambientale.

 

Standard, metodologie e procedure

Il Regolamento stabilisce

Norme armonizzate: 
Tutti i prodotti da costruzione devono essere valutati secondo standard armonizzati, sviluppati in collaborazione con organismi di normazione europei. Tali norme definiscono i metodi di prova e i criteri di prestazione essenziali, assicurando una coerenza tra gli Stati membri. L’adozione di queste norme è obbligatoria per garantire la comparabilità delle dichiarazioni di prestazione tra diversi produttori.

Software per la sostenibilità ambientale:
La Commissione fornirà strumenti digitali basati sulla norma EN 15804, che specifica i metodi di calcolo per la valutazione del ciclo di vita dei prodotti (LCA). Questi software faciliteranno l’integrazione dei dati relativi alle emissioni di CO2, all’utilizzo delle risorse e agli impatti ambientali durante tutte le fasi del ciclo di vita, promuovendo la trasparenza e la comparabilità.

Procedure semplificate per le PMI: Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, il Regolamento prevede:

  • Sistemi di valutazione meno complessi per prodotti con bassi volumi di produzione o specifici per un’opera.
  • La possibilità di utilizzare documentazione tecnica semplificata, come rapporti di prova condivisi o certificazioni emesse da organismi notificati.
  • Meccanismi di supporto per l’accesso ai software di valutazione, inclusa l’assistenza tecnica da parte degli organismi di normazione o delle autorità competenti.

Queste misure mirano a favorire una più ampia conformità normativa, evitando di penalizzare le PMI rispetto ai grandi operatori economici.

 

Tipologie di controlli previsti

Le misure di controllo comprendono

  • Verifica della conformità tramite dichiarazioni e documentazione tecnica.
  • Controlli di mercato su base regolare e in caso di segnalazioni.
  • Monitoraggio delle parti essenziali dei prodotti per garantire la sicurezza e la sostenibilità.

Sanzioni

Le sanzioni sono previste per

  • Dichiarazioni false o ingannevoli.
  • Mancanza di conformità ai requisiti di base.
  • Violazioni procedurali relative alla documentazione tecnica.

Decorrenza e roadmap di applicazione

Il Regolamento è in vigore dal 18 dicembre 2024. Tuttavia, è prevista una roadmap graduale per consentire un’adeguata transizione degli operatori economici:

Fase iniziale (2024-2025)

  • Pubblicazione di linee guida tecniche da parte della Commissione Europea per facilitare l’interpretazione delle nuove disposizioni.
  • Implementazione di piattaforme digitali per la dichiarazione di prestazione e conformità.
  • Formazione degli operatori economici sugli obblighi introdotti dal Regolamento.

Fase intermedia (2025-2027)

  • Introduzione progressiva dei requisiti obbligatori per i prodotti immessi sul mercato.
  • Verifiche di conformità a campione da parte delle autorità nazionali.
  • Rafforzamento delle capacità degli organismi notificati per gestire il maggiore volume di richieste di certificazione.

Fase definitiva (dal 2027):

  • Applicazione integrale delle disposizioni del Regolamento a tutti i prodotti da costruzione.
  • Obbligo di utilizzare esclusivamente specifiche tecniche armonizzate e strumenti digitali per la documentazione.
  • Monitoraggio annuale dell’efficacia del Regolamento e revisione delle norme, se necessario.

Questa roadmap è stata progettata per garantire che tutti gli attori della filiera possano adattarsi in modo efficace alle nuove normative senza subire eccessivi oneri o discontinuità operative.

 

Riferimenti normativi di rilievo

  • Abrogazione del Regolamento (UE) n. 305/2011.
  • Coordinamento con il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato.
  • Integrazione con il Green Deal Europeo e il Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile.

 

Allegati previsti

Il Regolamento include una serie di allegati tecnici che specificano

  • Metodi di valutazione: descrivono le procedure di prova e i criteri per la verifica delle prestazioni dei prodotti.
  • Requisiti obbligatori: dettagliano le caratteristiche essenziali dei prodotti e le specifiche tecniche armonizzate applicabili.
  • Linee guida per la documentazione tecnica: indicano i contenuti minimi richiesti per garantire la conformità normativa.
  • Modelli standardizzati: comprendono moduli per le dichiarazioni di prestazione e conformità, semplificando le procedure per gli operatori economici.

Gli allegati sono parte integrante del Regolamento e sono destinati a supportare l’implementazione pratica delle sue disposizioni, fornendo un quadro chiaro e uniforme agli operatori e alle autorità competenti.

Regolamento (UE) 2024/3110

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