Sicurezza

Accordo Stato-Regioni: La “Bozza Definitiva”

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Accordo Stato-Regioni: La “Bozza Definitiva”

Presentiamo e pubblichiamo l’ultima bozza del futuro nuovo accordo in materia di formazione su salute e sicurezza sul lavoro. La “bozza definitiva”, le comunicazioni, l’indice e i corsi di formazione per i lavoratori e i datori di lavoro.

Nonostante sia ormai ampiamente riconosciuto che la formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro rappresenti una delle fondamenta di qualsiasi strategia di prevenzione di infortuni e malattie professionali, sono passati quasi due anni senza che sia stato approvato l’Accordo unico sulla formazione, richiesto dalla legge 215/2021 di conversione del decreto-legge 146/2021.

Entro il 30 giugno 2022, poco meno di due anni fa, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avrebbe dovuto approvare un nuovo Accordo per l’accorpamento, a rivisitazione e modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione “in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.

 

Il percorso per arrivare a questo Accordo è stato lungo e travagliato. Ci sono stati momenti in cui sembrava imminente un’accelerazione e altri in cui il raggiungimento di un consenso tra le varie parti sembrava rinviato. Tuttavia, gli ultimi incontri sembrano aver portato ad una bozza “definitiva” dell’Accordo.

Precisiamo che si tratta di una bozza. Da quanto sappiamo – anche in riferimento alla comunicazione del Ministero del Lavoro allegata – questa bozza potrebbe essere prossimamente presentata in Conferenza Stato-Regioni per l’approvazione. Tuttavia non possono essere escluse ulteriori integrazioni e modifiche, come è stato recentemente richiesto, per includere riferimenti alla disciplina del reintegro dei crediti (patente a crediti) attraverso la frequenza a corsi di formazione.

Le comunicazioni del ministero del lavoro e la “bozza definitiva”

Riprendiamo quanto indicato in una comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro) del 13 maggio 2024, in accompagnamento a questa bozza dell’ Accordo Unico.

Si indica che in osservanza a quanto disposto dall’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, si trasmette (anche alla Conferenza Stato/Regioni) “la bozza definitiva del testo in materia di formazione, che costituirà oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.

Si indica poi che la bozza è “la risultante di un complesso e articolato iter, avviato nel maggio 2022, che “è sempre stato incentrato sul dialogo e sul confronto, nel pieno rispetto della “previa consultazione” contemplata dalla normativa di riferimento”.

La Nota riporta poi le varie riunioni convocate e l’esame delle varie proposte/osservazioni sollevate che hanno consentito di arrivare a questa versione della bozza, indicando che molte proposte “hanno trovato accoglimento in fase di redazione della bozza” e per le proposte non accolte “sono state fornite le dovute motivazioni tecnico-giuridiche”.

La bozza dell’Accordo unico: corsi per lavoratori e datori di lavoro

Venendo ad una velocissima disamina di alcuni contenuti della bozza dell’ Accordo unico, su cui torneremo per altri approfondimenti con altri articoli, presentiamo alcune variazioni rispetto alla prima bozza da noi presentata nel 2023.

Per i lavoratori (2.1 CORSO PER LAVORATORI) il percorso formativo si articola sempre in due moduli distinti e riguardo alla formazione generale, “la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro”.

Ci sono modifiche – sempre rispetto alla bozza presentata nel 2023 – per la formazione specifica.

Per la formazione specifica – che “deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo” – ora si torna ad avere una durata minima in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007):

  • 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
  • 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
  • 12 ore per i settori della classe di rischio alto”.

Parlando invece di una realtà formativa nuova, riportiamo alcune indicazioni relative al corso per datore di lavoro (3. CORSO PER DATORE DI LAVORO).

Si indica che i datori di lavoro attraverso la frequenza del corso “dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo”. E il corso “è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo ‘cantieri’”.

È indicata una durata minima di 16 ore e un modulo aggiuntivo “Cantieri” della durata minima di 6 ore.

Si vogliono fornire ai discenti “competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro”.

E il corso di formazione per datore di lavoro ha i “seguenti obiettivi:

  1. far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;
  2. far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
  3. illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
  4. far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;
  5. illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione”.

Ricordiamo che nell’Accordo sono presenti anche specifiche indicazioni diverse per i datori di lavoro che svolgono “direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi”.

NB: Ribadiamo ancora una volta che il documento presentato è una bozza che potrebbe ancora essere soggetta a revisioni e modifiche.

Al seguente link è possibile scaricare la bozza del Accordo Unico.

 

Seguiranno aggiornamenti…

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