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Autorizzazione Ambientale Unica (AUA): cos’è e chi deve richiederla?

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Autorizzazione Ambientale Unica (AUA): cos’è e chi deve richiederla?

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo di carattere generale e sostitutivo, istituito per semplificare e razionalizzare gli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese (PMI) e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

La finalità dell’AUA è quella di unificare in un unico titolo autorizzativo sette procedimenti ambientali, con l’obiettivo di ridurre l’onere burocratico e garantire una maggiore efficienza amministrativa. Essa costituisce pertanto uno strumento di semplificazione, in attuazione dei principi di proporzionalità, semplificazione e trasparenza.

La disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, emanato in attuazione dell’articolo 23 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, e s.m.i. Ulteriori disposizioni di dettaglio possono essere rinvenute nelle normative regionali di attuazione, nei regolamenti applicativi adottati dagli Enti territorialmente competenti e nelle linee guida ministeriali.

I sette titoli autorizzativi che possono essere sostituiti dall’AUA sono:

  • l’autorizzazione agli scarichi idrici (art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
  • la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
  • l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
  • l’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
  • la comunicazione o il nulla osta in materia di acustica (art. 8, comma 4, della L. n. 447/1995 e s.m.i.);
  • l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 del D.Lgs. n. 99/1992 e s.m.i.);
  • le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

 

Chi è tenuto a richiedere l’AUA

Sono tenuti a richiedere l’Autorizzazione Unica Ambientale i gestori degli impianti non soggetti ad AIA, che ricadono nell’ambito di applicazione di almeno uno dei sette titoli ambientali sopra elencati. In particolare, l’AUA si applica:

  • alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea;
  • ai gestori di impianti, anche non qualificabili come PMI, purché non soggetti ad AIA o VIA e ricadenti nelle casistiche previste dal D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i.

L’istanza di AUA deve essere presentata al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente per territorio, il quale provvede a trasmettere la documentazione agli enti competenti per le valutazioni tecniche e il rilascio dell’autorizzazione finale.
Sono escluse dall’AUA le attività soggette ad AIA o VIA, nonché le fattispecie per cui non ricorre la necessità di alcuno dei sette titoli abilitativi contemplati nel D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i.

 

 

Quali sono le autorità competenti

L’autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale è individuata nel SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune territorialmente competente, il quale agisce quale punto unico di accesso per il richiedente e interfaccia amministrativa. Tuttavia, il SUAP non ha competenza tecnica: esso svolge il ruolo di coordinamento e trasmissione, inoltrando l’istanza e la relativa documentazione agli enti competenti in materia ambientale, tra cui:

  • l’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale);
  • l’Autorità d’Ambito o gli Uffici Provinciali/Regionali competenti per gli scarichi, le emissioni e i rifiuti;
  • l’ASL/ATS, per le valutazioni sanitarie eventualmente necessarie;
  • gli enti gestori dei servizi idrici, per i pareri su immissioni in rete.

L’AUA viene formalmente rilasciata dall’ente individuato dalla Regione (solitamente la Provincia o la Città Metropolitana), secondo le disposizioni regionali vigenti, salvo i casi in cui specifiche normative regionali prevedano una diversa attribuzione.

 

 

Quali sono le fasi procedurali per l’ottenimento

Le fasi del procedimento per il rilascio dell’AUA sono le seguenti:

  • Presentazione dell’istanza al SUAP da parte del gestore dell’impianto, con allegata tutta la documentazione tecnica necessaria.
  • Trasmissione da parte del SUAP dell’istanza agli enti competenti.
  • Istruttoria tecnica da parte degli enti competenti, che possono richiedere integrazioni documentali entro 30 giorni.
  • Convocazione di una conferenza di servizi, qualora vi siano più enti coinvolti o richieste di approfondimento.
  • Rilascio dell’AUA da parte dell’ente competente, previa acquisizione dei pareri favorevoli obbligatori e vincolanti.
  • Trasmissione dell’AUA al SUAP, che provvede alla comunicazione formale al richiedente.

 

Quali sono i tempi procedurali previsti

Secondo l’art. 4, comma 8, del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i., il procedimento per il rilascio dell’AUA si deve concludere entro 90, se la stessa sostituisce titoli abilitativi i cui termini del procedimento erano fissati in un termine uguale o inferiore a 90 giorni, diversamente si deve concludere in 120 giorni, salvo comunque la necessità di convocazione della conferenza di servizi, che può determinare un’estensione dei termini.

Nel caso in cui siano richieste integrazioni documentali, i termini si intendono sospesi fino alla ricezione della documentazione integrativa.
Inoltre, il termine può essere interrotto in presenza di motivata richiesta di sospensione da parte degli enti coinvolti.

In sintesi:

  • Termine: 90 o 120 giorni;
  • Sospensione: in caso di richiesta di integrazioni.

Questi tempi sono da intendersi come massimi e vincolanti per la conclusione del procedimento amministrativo.

Durata

L’Autorizzazione Unica Ambientale ha una durata ordinaria di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i.. Decorso tale termine, la prosecuzione delle attività è subordinata all’ottenimento di un nuovo provvedimento autorizzativo.

Quando viene fatto il rinnovo dell’AUA e su cosa viene disposto

Il rinnovo deve essere richiesto almeno sei mesi prima della scadenza dell’AUA, come stabilito dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 59/2013, e s.m.i.
Tale rinnovo ha ad oggetto tutti i profili ambientali contemplati dall’autorizzazione, ed è finalizzato a verificare la permanenza dei requisiti e delle condizioni originarie, anche alla luce di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti.

Il gestore deve ripresentare la documentazione necessaria all’istruttoria tecnica, che viene svolta secondo le stesse modalità previste per il rilascio iniziale dell’autorizzazione. In assenza di presentazione dell’istanza di rinnovo, l’attività non può proseguire oltre la scadenza del titolo autorizzativo.

Cosa avviene in caso di variazioni sostanziali delle attività

In caso di variazioni sostanziali, ossia modifiche che possano comportare un impatto significativo sugli aspetti ambientali dell’attività autorizzata, è necessario procedere a nuova autorizzazione o ad aggiornamento dell’AUA, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i.

La valutazione della “sostanzialità” della modifica spetta all’autorità competente sulla base dei criteri definiti dalla normativa di settore. A titolo esemplificativo, costituiscono variazioni sostanziali:

  • aumento delle portate degli scarichi;
  • modifiche ai cicli produttivi con nuove emissioni in atmosfera i cui flussi di massa risultano significativi;
  • impiego di sostanze pericolose non previste originariamente;
  • cambiamenti nella tipologia dei rifiuti trattati o nella modalità di gestione.

Il gestore è tenuto a comunicare preventivamente la variazione al SUAP, il quale provvede ad avviare il relativo procedimento autorizzativo, anche tramite conferenza di servizi, se necessaria.

Come avviene il monitoraggio e il controllo

Il monitoraggio e il controllo sul rispetto delle condizioni contenute nell’Autorizzazione Unica Ambientale sono effettuati dagli enti competenti per ciascuna materia ambientale. In particolare, le attività di vigilanza e ispezione sono svolte, in via principale, dall’ARPA territorialmente competente, in collaborazione con gli altri enti eventualmente coinvolti (ASL/ATS, Provincia, Regione, ecc.), secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i.

I controlli sono finalizzati a:

  • verificare il rispetto delle prescrizioni autorizzative;
  • accertare eventuali modifiche non autorizzate rispetto allo stato dichiarato;
  • valutare le prestazioni ambientali dell’impianto.

Il gestore è tenuto a collaborare con le autorità di controllo, fornendo accesso ai luoghi e documentazione tecnica ove richiesto. In caso di non conformità, gli enti competenti possono impartire prescrizioni correttive, sospendere l’attività o proporre la revoca dell’autorizzazione.

Quali gli aspetti sanzionatori in caso di mancato rispetto dell’AUA

In caso di mancato rispetto delle condizioni contenute nell’AUA o di esercizio dell’attività in assenza del provvedimento, si applicano le sanzioni previste dalla normativa settoriale relativa ai singoli titoli autorizzativi che l’AUA sostituisce. L’art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 59/201, e s.m.i., stabilisce espressamente che:

“Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente per la violazione delle disposizioni relative ai titoli abilitativi sostituiti dall’AUA.”

A titolo esemplificativo:

  • scarichi non autorizzati: sanzioni ex artt. 133 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006;
  • emissioni in atmosfera non conformi: sanzioni ex art. 279 del D.Lgs. n. 152/2006;
  • gestione illecita di rifiuti: sanzioni ex artt. 256 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006.

L’ente competente può altresì adottare misure cautelari, tra cui la sospensione o la revoca dell’AUA nei casi di grave violazione, previo contraddittorio con il gestore.

Quali sono le principali differenze rispetto all’Autorizzazione Integrata Ambientale

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) si distingue dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per diversi profili giuridici, tecnici e procedurali:
Aspetto AUA AIA
Riferimento normativo D.P.R. 59/2013 D.Lgs. 152/2006, Parte II, Titolo III-bis
Ambito applicativo Impianti non soggetti ad AIA, PMI e attività minori Impianti di maggiore impatto ambientale (allegato VIII e allegato XII)
Titoli abilitativi sostituiti 7 procedimenti ambientali ordinari Tutti i profili ambientali dell’impianto in modo integrato
Autorità competente SUAP con coinvolgimento Provincia o Regione Regione (o enti delegati dalla stessa) o Ministero dell’Ambiente (ora MASE)
Durata 15 anni 10 anni. Estensioni della durata:
12 anni se l’installazione è certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001
16 anni se l’installazione è registrata ai sensi del Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS)
Procedura Coordinata dal SUAP con pareri enti Unica conferenza di servizi coordinata dall’autorità competente
 
In sintesi, l’AUA è uno strumento semplificato e decentralizzato, adatto ad attività a basso impatto ambientale, mentre l’AIA è un provvedimento complesso, riservato ad attività ad alto impatto, con un approccio integrato alla protezione dell’ambiente.

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