PREVENZIONE

COME PREVENIRE I COLPI DI CALORE NEI LUOGHI DI LAVORO

Come Prevenire i Colpi di Calore nei Luoghi di Lavoro

Il Rischio Microclimatico viene molto spesso sottovalutato, in modo particolare quando si fa riferimento a lavorazioni all’aperto, come per esempio per attività agricole, edilizie o legate a cantieri stradali. Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori indica tra gli obblighi del datore di Lavoro quello di valutare tutti i rischi, compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” e quindi anche al rischio dovuto all’esposizione alle alte temperature estive.

 

Sintomi

La patologia da calore può evolvere rapidamente e i primi segni possono non essere facilmente riconosciuti. Tra i sintomi iniziali più comuni vi sono: irritabilità, confusione, cute calda e arrossata, sete intensa, sensazione di debolezza e crampi muscolari.

I segni successivi sono: vertigini, affaticamento eccessivo, nausea e vomito, tremori e pelle d’oca. Nei casi più estremi si può arrivare a mancanza di equilibrio seguiti anche dal collasso.

Prevenzione e protezione

È sufficiente applicare poche semplici accortezze per limitare questo rischio:

  • Termometro e igrometro a disposizione in cantiere possono consentire alle imprese di sapere se il loro cantiere rientra nell’ambito delle previsioni del sistema di allarme HHWWS (prevedono fino a 72 ore di anticipo il verificarsi di condizioni climatiche a rischio per la salute della popolazione). In via generale è necessario considerare a rischio le giornate in cui si prevede che la temperatura all’ombra superi i 30°C e l’umidità relativa sia superiore al 70%
  • Effettuare pause di circa 10 min ogni ora, in funzione delle condizioni del cantiere, programmate dall’impresa e non dal singolo lavoratore. È opportuno che vengano svolte in luoghi possibilmente freschi, arieggiati e all’ombra (si può ricorrere anche ad ombrelloni)
  • Programmare sospensione dei lavori nelle ore più calde (esiste la possibilità della CIG riconosciuta dall’INPS per condizioni meteorologiche avverse, a partire dalla condizione di temperature superiori a 34°C)
  • Programmare i lavori più faticosi in orari con temperature più favorevoli e programmare una rotazione tra i lavoratori più esposti
  • Programmare i turni di lavoro dei lavoratori fragili nelle ore meno calde
  • Evitare lavori in solitario
  • Garantire la disponibilità di acqua e sali minerali nei luoghi di lavoro
  • Divieto di assunzione di bevande alcoliche.

Informazione, formazione, DPI e indumenti

L’informazione deve vertere su:

  • Possibili problemi di salute causati dal calore
  • Sintomi premonitori
  • Consultazione del proprio medico di famiglia relativamente ad eventuali modifiche / sospensioni dei trattamenti farmacologici in corso

Tutto ciò, ovviamente, deve essere accompagnato da una adeguata formazione degli addetti alle emergenze, con specifiche nozioni di primo soccorso
Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti da utilizzarsi durante il lavoro è necessario mettere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuali ed indumenti protettivi:

  • Cappelli a tesa larga e circolare per la protezione di capo, orecchie, naso e collo
  • Occhiali per protezione dai raggi solari
  • Abiti leggeri di colore chiaro e di tessuto traspirante (cotone)
  • Abiti ad alta visibilità in cotone, ove necessario
  • Scarpe di sicurezza/protezione di modello estivo
  • Creme protettive solari

Compiti e responsabilità

È opportuno individuare le responsabilità delle varie figure deputate alla sicurezza.

Il Datore di lavoro deve:

  • nella Valutazione del Rischio deve essere valutato quello da ondata di calore, con le adeguate previsioni di modalità di eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo
  • nel POS prevedere le misure specifiche in base al periodo di lavorazione, alla tipologia di lavori, all’organizzazione del cantiere, anche in relazione alle misure previste nel PSC;
  • informazione e formazione dei lavoratori sugli argomenti citati precedentemente e sulle misure di prevenzione previste

Il Medico Competente deve:

  • valutare lo stato di salute e identificare i soggetti fragili
  • partecipare alla Valutazione del Rischio
  • nell’ambito delle visite mediche periodiche, esprimere un giudizio di idoneità che tenga conto anche di questo fattore di rischio con conseguente valutazione della opportunità di introdurre, indicazioni, prescrizioni o limitazioni

Il CSP (coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione) deve redigere il PSC con misure preventive e protettive da adottare in caso di ondata di calore
Il CSE (coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione):

  • verifica l’applicazione delle misure preventive e protettive, presenti nel PSC, da adottare in caso di ondata di calore
  • verifica i contenuti del POS complementari alle misure previste dal PSC
  • valuta la possibilità di sospensioni dei lavori in situazione di elevato rischio in corso di ondata di calore
  • convoca una riunione di coordinamento prima dell’estate
  • convoca una riunione di coordinamento il giorno iniziale del periodo oggetto di allerta

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):

  • deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
  • fa proposte in merito all’attività di prevenzione
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Riferimenti normativi

Art. 96 del D.Lgs. 81/2008

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Infortuni

Gli Infortuni Durante lo Smontaggio dei Ponteggi

Gli Infortuni Durante lo Smontaggio dei Ponteggi

Uno dei momenti con maggiori pericoli per gli operatori è connesso in particolare alle attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi e, come ricordato nel documento Inail “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, il PIMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio) è un “documento operativo che occorre realizzare per ogni lavoro nel quale è presente un ponteggio”. Rappresenta “il riferimento costante per il personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, al fine di garantire:

  • La loro sicurezza durante l’attività;
  • La sicurezza di chi, non addetto al montaggio, potrebbe trovarsi coinvolto durante le citate operazioni quali: altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione”.

Ci soffermiamo in particolare sugli infortuni nelle fasi di smontaggio dei ponteggi con riferimento alle dinamiche infortunistiche presenti nell’archivio di INFOR.MO., strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto durante lo smontaggio di un ponteggio.
Un lavoratore è intento allo smontaggio del ponteggio all’altezza del quarto piano di una palazzina; gli elementi smontati vengono appoggiati su forche sospese collegate alla gru per la movimentazione.
Il lavoratore si trova su una pedana in lamiera zincata senza alcuna protezione verso il vuoto (montanti, correnti e parapetti). In tale situazione di equilibrio precario ed instabile, in quanto la pedana è sganciata dai cavalletti e pertanto pronta per essere rimossa, e in assenza di protezioni, l’operatore perde l’equilibrio precipitando sul castelletto posizionato al secondo piano da un’altezza di circa sette metri.

Nella caduta urta violentemente su un tubo in ferro, a sostegno del castelletto, che lo lacera all’altezza dell’addome.

Questi i fattori causali rilevati nella scheda:

  • “mancato uso di cintura di sicurezza collegata a fune di trattenuta”;
  • “pedana in lamiera traballante e priva di protezioni”;
  • “errato smontaggio ponteggio”.

Anche il secondo caso riguarda un infortunio avvenuto durante lo smontaggio di alcuni elementi del ponteggio.

Un lavoratore mentre smonta alcuni elementi passando dal colmo del muro all’ultimo impalcato, cade da un’altezza di circa 4 metri battendo la testa e perforando il cranio con tondini in ferro privi di protezione che fuoriescono dalla base del muro in cemento. L’infortunato, sprovvisto di cinture di sicurezza, muore il giorno successivo in ospedale per la gravità delle lesioni riportate.

fattori causali rilevati:

  • “l’infortunato era sprovvisto di cinture di sicurezza”;
  • “tondini in ferro privi di protezione”;
  • l’infortunato “durante lo smontaggio di elementi del ponteggio si muove pericolosamente passando dal colmo del muro all’impalcato”.

Il montaggio e smontaggio di ponteggi: i rischi e la formazione

Riguardo alla tutela della sicurezza durante le fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi riprendiamo il contenuto di un documento pubblicato dal Dipartimento Ingegneria Civile Edile Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, a cura del Prof. Fabrizio Leccisi, in materia di “ Organizzazione del cantiere”.

Nel documento si indica che per il rischio di caduta dall’alto è necessaria una protezione costante attraverso dispositivi di protezione collettiva (DPC), dispositivi di protezione individuale (DPI), formazione e informazione.

Si segnala poi che in caso di caduta con imbracatura esiste anche il “rischio da sospensione inerte” e il Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMUS) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS) “dovranno contenere le modalità di intervento di emergenza”.
Oltre ai rischi di caduta nell’attività di montaggio e smontaggio sono presenti anche:

  • rischi ambientali: caduta di materiale dall’alto; urto del capo contro parti sporgenti dell’attrezzatura e manufatti; scivolosità dei supporti; peso degli elementi da montare;
  • rischio movimentazione manuale dei carichi;
  • rischi concorrenti quali: scarsa aderenza delle calzature; presenza di vento e pioggia; presenza di ghiaccio ed umidità; riduzione di visibilità o del campo visivo”.

Questi alcuni dispositivi di protezione individuale per montatori di ponteggi segnalati dal documento:

  • indumenti di segnalazione;
  • scarpe di sicurezza;
  • casco;
  • occhiali di protezione;
  • guanti;
  • giubbotto salvagente;
  • imbracatura anticaduta.

Chiaramente il giubbotto salvagente “va indossato quando vi è il rischio di caduta nell’acqua, mentre gli indumenti di segnalazione vanno indossati quando si lavora in prossimità di strade”.
Rimandiamo, in conclusione, all’articolo “Che formazione è richiesta per addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi?” che riporta indicazioni per la formazione degli operatori con riferimento specifico all’articolo 136 del D.Lgs. 81/2008 e all’allegato XXI (Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota).
Ricordiamo che il comma 6 dell’articolo 136 indica che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.

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