FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO RSPP
In alcuni casi previsti dalla norma, il Datore di Lavoro può svolgere i compiti di RSPP (Dlgs 81/08, art 34 e allegato II Accordo Stato Regioni 21/11/2011)
In sintesi il Datore di Lavoro può fare l’RSPP se:
La propria Azienda rientra nelle tipologie permesse;
Il numero di lavoratori non supera quanto previsto dalle normative a seconda della tipologia aziendale:
- Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 Lavoratori
- Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
- Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
- Altre aziende fino a 200 Lavoratori
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP ha l’obbligo di seguire un corso di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e alle attività lavorative svolte.
Il programma per tutti i percorsi formativi si distingue in 4 moduli:
- Modulo normativo – giuridico;
- Modulo gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza;
- Modulo tecnico – individuazione e valutazione dei rischi;
- Modulo relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori.
Per approfondire le tematiche del programma cliccate il link di interesse:
Ricordiamo le sanzioni previste dal d.lgs. 81/08:
• Il datore di lavoro/dirigente che non fornisce adeguata e sufficiente formazione ai lavoratori è punito con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.200 a 5.200.
• Il preposto che non partecipa ai programmi di formazione è punito con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da € 200 a 800.
• Il lavoratore che non partecipa ai programmi di formazione è punito con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da € 200 a 600.