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COVID-19: Le principali conferme e novità introdotte dai nuovi DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 | QAS Consulting

COVID-19: Le principali conferme e novità introdotte dai nuovi DPCM del 13 e 18 ottobre 2020

La scorsa settimana è stata caratterizzata dalla pubblicazione di due nuovi DPCM sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19; emergenza tra l’altro prorogata sino al 31 gennaio 2021 grazie al decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020.

Per quanto riguarda il DPCM del 13 ottobre, il focus principale è sull’utilizzo della mascherina. All’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) è infatti riportato che è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

  1. per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  2. per i bambini di età inferiore ai sei anni;
  3. per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Per le attività produttive invece l’articolo 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali) richiede che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, continuino a rispettare “i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.

Giro di vite invece sul settore della ristorazione: con il DPCM del 18 ottobre gli esercenti dovranno terminare il servizio di somministrazione di bevande senza consumo al tavolo alle ore 18:00, mentre i locali con consumo al tavolo dovranno chiudere in ogni caso alle ore 24:00, e non potranno riaprire prima delle ore 5:00.

Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il DPCM del 13 ottobre riporta che: “…Sono altresì parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori (…) nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

L’aspetto viene ripreso anche dal DPCM del 18 ottobre 2020, che all’art. 1, comma 1 punto 6) stabilisce che: “[…]Sono altresì consentiti […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

Il medesimo DPCM, all’art. 1, comma 1 punto 5) stabilisce inoltre che: “sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza”.

Ricordiamo comunque che Q.A.S. Consulting ha adeguato le proprie aule al fine di impedire possibili occasioni di diffusione del contagio, e che comunque è attrezzata per erogare formazione e informazione anche a distanza, siano esse in modalità sincrona (webinar, videoconferenza) o asincrona (e-learning, FAD).

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