D.Lgs. 81/08 aggiornamento gennaio 2026: Novità su amianto e tutela dei lavoratori
D.Lgs. 81/08 aggiornamento gennaio 2026: Novità su amianto e tutela dei lavoratori
L’intervento si concentra sul Titolo IX – Sostanze pericolose, Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, rafforzando valore limite, controllo dell’esposizione, obblighi organizzativi e tracciabilità..
Cosa cambia in sintesi
L’aggiornamento mira a rendere più stringente e verificabile la prevenzione, agendo su:
- riduzione dell’esposizione e rafforzamento delle misure operative;
- controllo dell’esposizione tramite campionamenti e modalità più strutturate;
- valore limite più cautelativo;
- individuazione preventiva dei MCA prima dei lavori;
- formazione, sorveglianza sanitaria e registri;
- aggiornamento delle patologie correlate e collegamento con un nuovo allegato.
Gli articoli del D.Lgs. 81/2008 modificati dal D.Lgs. 213/2025
Il decreto interviene su una serie di articoli del Capo Amianto e su una disposizione collegata alla registrazione dei tumori.
Di seguito l’elenco degli articoli modificati e l’oggetto dell’intervento.
Articoli modificati
- Art. 244 – Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità;
aggiornamento del rinvio alle patologie amianto-correlate tramite nuovo Allegato XLIII-ter. - Art. 246 – Campo di applicazione;
perimetro applicativo esplicitato e ampliato (inclusioni operative più chiare). - Art. 247 – Definizioni;
richiamo alla classificazione CLP come cancerogeni categoria 1A. - Art. 248 – Individuazione della presenza di amianto;
rafforzamento dell’obbligo di individuazione preventiva prima dei lavori e dell’uso di operatore qualificato in assenza di informazioni. - Art. 249 – Valutazione del rischio;
introduzione del nuovo criterio di priorità alla rimozione e revisione del regime ESEDI (esclusione ridotta). - Art. 250 – Notifica;
notifica più strutturata e introduzione della conservazione documentale prolungata (40 anni) per specifiche evidenze. - Art. 251 – Misure di prevenzione e protezione;
aggiornamento delle misure tecniche e procedurali, DPI sempre in caso di manipolazione attiva, riposi e decontaminazione, protezione in ambienti chiusi. - Art. 252 – Misure igieniche;
allineamento dell’ambito alle attività con manipolazione attiva e rischio connesso. - Art. 253 – Controllo dell’esposizione;
rafforzamento del campionamento personale e del riporto nel DVR, con roadmap metodologica fino al 2029 e dal 2029. - Art. 254 – Valore limite;
nuovo valore limite 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore) e disciplina dei superamenti. - Art. 255 – Operazioni lavorative particolari;
chiarimento su confinamento: area a tenuta d’aria e ventilazione con estrazione meccanica. - Art. 256 – Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto;
rafforzamento della verifica finale “prima della ripresa di altre attività”, con possibile misurazione ambientale nel confinamento. - Art. 258 – Formazione;
rafforzamento contenuti DPI respiratori, formazione adattata alla mansione e formazione aggiuntiva per demolizione/rimozione. - Art. 259 – Sorveglianza sanitaria;
periodicità minima (almeno triennale) e verifica idoneità all’uso dei respiratori. - Art. 260 – Registro di esposizione e flussi documentali;
aggiornamento riferimenti e ruolo INAIL. - Art. 261 – Patologie da amianto;
riscrittura con rinvio alle patologie del nuovo Allegato XLIII-ter. - Art. 262 – Sanzioni;
aggiornamento dei rinvii, includendo i nuovi obblighi (es. art. 249 n. 1-bis e art. 250 n. 2-bis).
Allegati
- Inserito il nuovo Allegato XLIII-ter (articoli 244–261) con l’elenco delle patologie correlate all’amianto.
Perché l’aggiornamento impatta DVR, procedure e cantieri
Dal punto di vista operativo, l’aggiornamento incide direttamente su:
- DVR e valutazioni specifiche amianto: maggiore attenzione al controllo dell’esposizione e alla tracciabilità dei risultati;
- procedure di cantiere: rafforzamento di DPI/decontaminazione e gestione delle aree;
- documentazione: notifica più completa e conservazione prolungata di parte delle evidenze;
- formazione e sorveglianza sanitaria: contenuti più mirati e verifiche più stringenti sull’idoneità all’uso dei respiratori;
- gestione ESEDI: riduzione delle esclusioni automatiche.
L’entrata in vigore a gennaio 2026 del D.Lgs. 213/2025 rappresenta un aggiornamento strutturale della disciplina amianto nel Testo Unico Sicurezza.
Per aziende, committenti e professionisti HSE il punto chiave è garantire che DVR, procedure operative, monitoraggi, DPI, formazione e sorveglianza sanitaria siano coerenti con il testo vigente, evitando riferimenti superati e assicurando evidenze documentali difendibili in caso di verifica.
Amianto e tutela dei lavoratori: online la piattaforma web già aggiornata alle novità 2026 (D.Lgs. 213/2025)
Con l’entrata in vigore dal 24 gennaio 2026 del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 (attuazione Direttiva (UE) 2023/2668), il Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) è stato aggiornato in modo significativo per quanto riguarda la protezione dei lavoratori esposti ad amianto.
Per aziende, RSPP, HSE e consulenti questo comporta la necessità di rivedere strumenti, procedure e documentazione (DVR, procedure operative, check, modelli) affinché siano coerenti con il testo vigente.
Per supportare immediatamente l’adeguamento, è già disponibile una piattaforma web dedicata alla valutazione e gestione del rischio amianto in ambito lavorativo, aggiornata alle disposizioni 2026.
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