Sicurezza

D.Lgs. 81/08 aggiornamento gennaio 2026: Novità su amianto e tutela dei lavoratori

Operatori che con tuta e maschera che rimiovo un tetto con amianto

D.Lgs. 81/08 aggiornamento gennaio 2026: Novità su amianto e tutela dei lavoratori

Con l’entrata in vigore il 24 gennaio 2026 del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2023/2668, introducendo un aggiornamento rilevante del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) in materia di protezione dei lavoratori dall’esposizione ad amianto.
L’intervento si concentra sul Titolo IX – Sostanze pericoloseCapo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, rafforzando valore limite, controllo dell’esposizione, obblighi organizzativi e tracciabilità..

 

Cosa cambia in sintesi

L’aggiornamento mira a rendere più stringente e verificabile la prevenzione, agendo su:

  • riduzione dell’esposizione e rafforzamento delle misure operative;
  • controllo dell’esposizione tramite campionamenti e modalità più strutturate;
  • valore limite più cautelativo;
  • individuazione preventiva dei MCA prima dei lavori;
  • formazione, sorveglianza sanitaria e registri;
  • aggiornamento delle patologie correlate e collegamento con un nuovo allegato.

 

Gli articoli del D.Lgs. 81/2008 modificati dal D.Lgs. 213/2025

Il decreto interviene su una serie di articoli del Capo Amianto e su una disposizione collegata alla registrazione dei tumori.
Di seguito l’elenco degli articoli modificati e l’oggetto dell’intervento.

Articoli modificati

  • Art. 244 – Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità;
    aggiornamento del rinvio alle patologie amianto-correlate tramite nuovo Allegato XLIII-ter.
  • Art. 246 – Campo di applicazione;
    perimetro applicativo esplicitato e ampliato (inclusioni operative più chiare).
  • Art. 247 – Definizioni;
    richiamo alla classificazione CLP come cancerogeni categoria 1A.
  • Art. 248 – Individuazione della presenza di amianto;
    rafforzamento dell’obbligo di individuazione preventiva prima dei lavori e dell’uso di operatore qualificato in assenza di informazioni.
  • Art. 249 – Valutazione del rischio;
    introduzione del nuovo criterio di priorità alla rimozione e revisione del regime ESEDI (esclusione ridotta).
  • Art. 250 – Notifica;
    notifica più strutturata e introduzione della conservazione documentale prolungata (40 anni) per specifiche evidenze.
  • Art. 251 – Misure di prevenzione e protezione;
    aggiornamento delle misure tecniche e procedurali, DPI sempre in caso di manipolazione attiva, riposi e decontaminazione, protezione in ambienti chiusi.
  • Art. 252 – Misure igieniche;
    allineamento dell’ambito alle attività con manipolazione attiva e rischio connesso.
  • Art. 253 – Controllo dell’esposizione;
    rafforzamento del campionamento personale e del riporto nel DVR, con roadmap metodologica fino al 2029 e dal 2029.
  • Art. 254 – Valore limite;
    nuovo valore limite 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore) e disciplina dei superamenti.
  • Art. 255 – Operazioni lavorative particolari;
    chiarimento su confinamento: area a tenuta d’aria e ventilazione con estrazione meccanica.
  • Art. 256 – Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto;
    rafforzamento della verifica finale “prima della ripresa di altre attività”, con possibile misurazione ambientale nel confinamento.
  • Art. 258 – Formazione;
    rafforzamento contenuti DPI respiratori, formazione adattata alla mansione e formazione aggiuntiva per demolizione/rimozione.
  • Art. 259 – Sorveglianza sanitaria;
    periodicità minima (almeno triennale) e verifica idoneità all’uso dei respiratori.
  • Art. 260 – Registro di esposizione e flussi documentali;
    aggiornamento riferimenti e ruolo INAIL.
  • Art. 261 – Patologie da amianto;
    riscrittura con rinvio alle patologie del nuovo Allegato XLIII-ter.
  • Art. 262 – Sanzioni;
    aggiornamento dei rinvii, includendo i nuovi obblighi (es. art. 249 n. 1-bis e art. 250 n. 2-bis).

Allegati

  • Inserito il nuovo Allegato XLIII-ter (articoli 244–261) con l’elenco delle patologie correlate all’amianto.

 

Perché l’aggiornamento impatta DVR, procedure e cantieri

Dal punto di vista operativo, l’aggiornamento incide direttamente su:

  • DVR e valutazioni specifiche amianto: maggiore attenzione al controllo dell’esposizione e alla tracciabilità dei risultati;
  • procedure di cantiere: rafforzamento di DPI/decontaminazione e gestione delle aree;
  • documentazione: notifica più completa e conservazione prolungata di parte delle evidenze;
  • formazione e sorveglianza sanitaria: contenuti più mirati e verifiche più stringenti sull’idoneità all’uso dei respiratori;
  • gestione ESEDI: riduzione delle esclusioni automatiche.

 

L’entrata in vigore a gennaio 2026 del D.Lgs. 213/2025 rappresenta un aggiornamento strutturale della disciplina amianto nel Testo Unico Sicurezza.

Per aziende, committenti e professionisti HSE il punto chiave è garantire che DVR, procedure operative, monitoraggi, DPI, formazione e sorveglianza sanitaria siano coerenti con il testo vigente, evitando riferimenti superati e assicurando evidenze documentali difendibili in caso di verifica.

 

Amianto e tutela dei lavoratori: online la piattaforma web già aggiornata alle novità 2026 (D.Lgs. 213/2025)

Con l’entrata in vigore dal 24 gennaio 2026 del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 (attuazione Direttiva (UE) 2023/2668), il Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) è stato aggiornato in modo significativo per quanto riguarda la protezione dei lavoratori esposti ad amianto.
Per aziende, RSPP, HSE e consulenti questo comporta la necessità di rivedere strumenti, procedure e documentazione (DVR, procedure operative, check, modelli) affinché siano coerenti con il testo vigente.

Per supportare immediatamente l’adeguamento, è già disponibile una piattaforma web dedicata alla valutazione e gestione del rischio amianto in ambito lavorativoaggiornata alle disposizioni 2026.

Contattaci per maggiori informazioni – 041-995202 info@qasc.it

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