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Vietata dal 14 gennaio 2022 la Vendita di Prodotti in Plastica Monouso

Il decreto con le nuove regole attua la direttiva 2019/904/Ce e si applica ai prodotti in plastica monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica

In vigore dal 14 gennaio 2022 le nuove regole su restrizione e dismissione dell’uso di prodotti di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile, dettate dal Dlgs 196/21 (Gazzetta ufficiale 285 del 30 novembre), i cosiddetti Sup-single use plastics.

Il decreto attua la direttiva 2019/904/Ce e si applica ai prodotti in plastica monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. Il «prodotto di plastica monouso» è quello «realizzato interamente o parzialmente in plastica, a eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente». Le plastiche oxo-degradabili sono le «materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica». Il decreto introduce riduzioni del consumo e restrizioni all’immissione sul mercato di plastiche.

 Credito d’imposta da 3 milioni di euro

La riduzione riguarda il consumo dei prodotti di cui alla parte A dell’allegato A (ad esempio bicchieri) anche mediante accordi di programma. Per promuovere i prodotti alternativi ai Sup, è riconosciuto un credito d’imposta di tre milioni l’anno dal 2022 al 2024 alle imprese che acquistano e usano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A (tazze) e parte B (piatti), ma riutilizzabili o in materiale biodegradabile o compostabile (Uni En 13432:2002). Il divieto di immissione sul mercato riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte B e i prodotti di plastica oxo-degradabile.

Sì all’esaurimento delle scorte

È consentito l’esaurimento delle scorte. Il divieto non si applica ai prodotti biodegradabili e compostabili (Uni En 13432 o Uni En 14995) con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60%, nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3. I Sup elencati nella parte D dell’allegato vanno marcati secondo il Regolamento (Ue) 2020/2151.

 5mila euro di sanzione per chi non aderisce ai sistemi Epr

I costi della sensibilizzazione dei consumatori e della gestione dei rifiuti sono a carico dei produttori dei beni dai quali questi derivano, mediante i sistemi di responsabilità estesa del produttore (Epr). Pertanto, entro il 31 dicembre 2024 (o il 5 gennaio 2023 per i regimi Epr istituiti prima del 4 luglio 2018), i rifiuti da prodotti in plastica monouso di cui alla parte E, sezione I, dell’Allegato, sono gestiti nell’ambito dei sistemi imballaggi di cui al Dlgs 152/06 o dai futuri sistemi Epr. I rifiuti da prodotti monouso di cui alla parte E, sezione II dell’Allegato (palloncini) sono gestiti tramite i sistemi già istituiti dal Codice ambientale o i futuri sistemi Epr. Entro il 5 gennaio 2023, i rifiuti dai prodotti di cui alla parte E, sezione III dell’Allegato ( tabacco con filtri), sono gestiti dai sistemi Epr.

Entro il 31 dicembre 2024, i rifiuti da attrezzi da pesca contenenti plastica sono gestiti anche tramite i sistemi consortili previsti dal Codice ambientale o dai futuri sistemi Epr.

I produttori dei beni devono aderire ai sistemi Epr. In difetto è prevista la sanzione di 5mila euro.

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