Prevenzione
Differenze fra Medico Competente e Medico Coordinatore
Analizziamo le differenze fra Medico Competente e Medico Coordinatore
La figura del Medico Competente non è nuova nella gestione di una organizzazione produttiva.
Segnalando che Luigi Devoto (23 agosto 1864 – 20 luglio 1936) fu uno dei fondatori a livello mondiale della moderna Medicina del Lavoro, ricordiamo che già con il Regio Decreto del 14 aprile 1927 n. 530, Regolamento generale sull’igiene del lavoro, fu introdotta nella legislazione italiana la figura del Medico di Fabbrica, laddove l’art. 6) recita: “ … nelle lavorazioni industriali nelle quali si adoperino o si producano sostanze tossiche o infettanti ….. i Lavoratori dovranno essere visitati da un medico competente”.
Successivamente il D.P.R. 303 del 19 marzo 1956 all’art.33 richiese che “nelle lavorazioni industriali che espongono all’azione di sostanze tossiche, infettanti o comunque nocive, … , i Lavoratori devono essere visitati da un Medico Competente”. Nell’Allegato al suddetto D.P.R. viene riportata la “Tabella delle lavorazioni per le quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche”, in cui sono individuate 57 “cause del rischio” di malattia professionale del Lavoratore da monitorare.
Tale Tabella fu aggiornata dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Il 23 dicembre 1978, la Legge n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”, introdusse il diritto di accesso nei luoghi di lavoro, per cui fu possibile la “presa in carico” di questioni riguardanti il lavoro, fino ad allora pressoché ignorate, dato che, fino ad allora, gli operatori dei Servizi Sanitari entravano nei luoghi di lavoro solo su richiesta delle organizzazioni Sindacali (art.9 Legge 300/1970) o per accordi di entrambe le parti sociali per affrontare soprattutto tematiche sanitarie.
Il 15 agosto 1991 fu emanato il D.Lgs. n. 277 “Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei Lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212”, nel quale, all’articolo 3 comma c, fu introdotta la figura del Medico Competente, così definito: “un medico, ove possibile dipendente del SSN,…”.
Il D.Lgs. n.626/94 definì meglio la dimensione gestionale della figura del Medico Competente in una organizzazione del lavoro e previse tutta una serie di nuovi obblighi:
- collaborazione con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) alla predisposizione delle misure di tutela della salute dei Lavoratori.
- comunicazione dei risultati anonimi collettivi in occasione delle riunioni periodica per la prevenzione.
- effettuazione della visita medica a richiesta dal Lavoratore.
- collaborazione con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.
- collaborazione all’attività di formazione ed informazione.
- possibilità di esprimere il giudizio di non idoneità parziale o permanente (e le eventuali limitazioni o prescrizioni).
Pertanto, con il D.Lgs 626/94, fu avviato un processo, che ha richiesto al Medico Competente un profondo cambiamento ovvero un ruolo più complesso, articolato e multidisciplinare, quello che comunemente oggi chiamiamo “medicina della prevenzione”: il braccio operativo del Datore di Lavoro, che, in sinergia con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, collabora alla definizione delle soluzioni di prevenzione aziendale, per garantire il completo benessere psico-fisico del Lavoratore.
Per tanti anni questo obiettivo ambizioso è rimasto per molti versi largamente disatteso.
La partecipazione del Medico Competente al processo di valutazione del rischio rappresenta il primo passo per individuare i rischi specifici per la salute del Lavoratore o di un gruppo di Lavoratori esposti agli stessi rischi. Tale fase, che prima era lasciata ai tecnici della prevenzione, deve essere ora fatta propria dal Medico Competente al fine di giustificare l’accertamento specifico.
Al Medico Competente è richiesto un contributo che non lascia più spazio a valutazioni sommarie e superficiali dei rischi aziendali, avendo cura che tali dati siano tra di loro consequenziali e coerenti in tutto il processo: valutazione del rischio, protocollo sanitario, visita medica, accertamenti specifici, rendicontazione annuale dei dati sanitari.
Infatti, i nuovi certificati di idoneità alla mansione prevedono l’obbligo di formalizzare non solo il rischio, ma la sua entità e di correlarlo all’esame di accertamento specifico svolto.
Tale attività dovrebbe essere meglio attestata dal Medico Competente, preferibilmente non con la sola apposizione della firma sul Documento di Valutazione, anche al fine di eliminare ogni dubbio circa il corretto svolgimento di “presidio” nel processo di valutazione.
Il Medico Competente in collaborazione con il Datore di Lavoro suggerisce le eventuali rielaborazioni, modifiche e/o aggiornamenti del Documento di valutazione, effettuando un sopralluogo annuale negli ambienti di lavoro e partecipando in maniera proattiva alla annuale riunione periodica indetta ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 81/08.
La figura del Medico Competente Coordinatore.
Questa figura viene introdotta, come una ulteriore novità gestionale, non troppo esplicitamente dall’art.39 comma 6 del D.Lgs. n.81/2008, nei casi in cui la struttura organizzativa di una azienda rende più efficiente e efficace il ricorso a più figure professionali, per motivi di estensione territoriale e/o dimensionale dell’azienda.
Prendiamo ad esempio una azienda che in Italia ha sei stabilimenti, ognuno dei quali è possibile definire “unità produttiva” ai sensi dell’articolo 2, comm1, lettera t), per i quali l’unico Datore di Lavoro, per ogni stabilimento, ha individuato un proprio Responsabile di stabilimento, delegando ad ognuno di essi tutti i compiti delegabili e, pertanto, riservandosi di nominare i vari Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di stabilimento (talvolta affiancandogli un Addetto S.P.P.), nonché i vari Medici Competenti di stabilimento.
Procedura di gestione del Medico Competente Coordinatore (MCC)
Nel caso in cui le attività lavorative vengono svolte in diverse regioni geografiche, per motivi di opportunità logistica, è possibile designare più di un Medico Competente. In tal caso, ai sensi dell’articolo 39 comma 6 del D.Lgs. n.81/2008, che recita, “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”, è necessario nominare un Medico Competente Coordinatore.
Le funzioni del Medico Competente Coordinatore non devono collidere con le funzioni dei singoli Medici Competenti, i quali rimangono autonomamente responsabili delle proprie attività di sorveglianza sanitaria negli ambiti di propria competenza.
Pertanto, oltre a tutti gli adempimenti di propria competenza relativi alla aree non assegnate ad altri Medici Competenti, il Medico Competente Coordinatore “coordina l’attività dei Medici Competenti individuati dal Datore di Lavoro nelle varie aree di assegnazione, nel rispetto delle loro prerogative fissate dal D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre normative cui si fa espresso riferimento a specifici compiti di Medico Competente.”
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