Aggiornamento
DPR 462/01: Verifiche di Impianti Elettrici e di Messa a Terra
DPR 462/01 – Importanti Modifiche per le Verifiche degli Impianti Elettrici e di Messa a Terra
Importanti novità al DPR 462/01 per le verifiche degli impianti elettrici e di messa a terra, sia per le aziende che eseguono i controlli, sia per le aziende sottoposte a controlli.
Ecco quanto scritto nell’Articolo 36 “Informatizzazione INAIL” del Decreto Milleproroghe (DL 162/2019), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019:
- Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462, dopo l’articolo 7 e’ aggiunto il seguente: Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). – 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
- Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
- Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
- Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».
Dunque, i datori di lavoro dovranno trasmettere il nominativo dell’organismo a cui hanno affidato la verifica all’INAIL, tramite l’applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature e apparecchi di sollevamento ed a pressione;
Gli Organismi dovranno versare una percentuale del 5% all’INAIL sulla tariffa delle verifiche effettuate, e dovranno fare riferimento al Tariffario delle Verifiche, individuato dal decreto del Presidente dell’ISPESL del 7 luglio 2005, che (ad esempio), riporta le tariffe per le verifiche degli impianti di messa a terra in base alle “classi di potenza installata”.
Il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 è entrato in vigore il 31 dicembre 2019.