Sentenze

Formatore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro non Qualificato: Le Sentenze

Formatore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro non Qualificato: Le Sentenze

Quando il Formatore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro non è Qualificato: vediamo un’esempio

La rilevanza (non solo formale) della qualificazione del formatore in materia di salute e sicurezza e le implicazioni penali legate alla (presunta) formazione erogata da soggetto non qualificato: pronunce di Cassazione Penale.

Una sentenza dell’anno scorso (Cassazione Penale, Sez.IV, 2 marzo 2020 n.8163) si è pronunciata sulle responsabilità di un datore di lavoro per aver causato in un cantiere un “infortunio sul lavoro, con esiti mortali per DC.L. e gravemente lesivi per DB.G.”.

Questa la ricostruzione dei fatti: “nel primo pomeriggio del 20 febbraio 2014, DC.L., coadiuvato dal collega DB.G., aveva iniziato l’applicazione dello spritz beton sulla volta della cava […], quando avveniva il distacco del “gommone” dalla lancia”.

Tale distacco si era verificato “per la mancanza della spina di sicurezza sulla cravatta di chiusura, mentre, come riportato nel manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura, su tutti i morsetti di collegamento dei tubi portanti il calcestruzzo devono essere presenti le spine di sicurezza per evitare l’apertura accidentale.”

In questa situazione “DC.L. e DB.G. iniziavano le operazioni di manutenzione, abbassando il braccio telescopico ad altezza d’uomo (posizionandolo sotto la zona ove era stato appena applicato lo spritz, denotando anche in questo caso una sottovalutazione del rischio derivante dal possibile distacco di materiale dalla volta, indicatore della scarsa esperienza del conduttore e della mancata informazione dei lavoratori sui possibili rischi derivanti dalla lavorazione) e provvedevano a sostituire la cravatta e la guarnizione […] per reinserire il gommone nella sua naturale posizione di esercizio.”

Tuttavia i due lavoratori “svolgevano queste operazioni non eseguendo previamente lo scarico della pressione nell’impianto, da effettuarsi tramite la procedura di aspirazione del calcestruzzo nella tramoggia, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione della macchina”.

Di conseguenza, “quando DC.L. sollevava il gommone per riallinearlo alla lancia, e DB.G. si poneva in corrispondenza della lancia al fine di collegarvi il gommone applicando la cravatta, per effetto della manovra di riallineamento e a causa della pressione ancora presente all’interno delle tubazioni, il tappo di calcestruzzo che si era formato si liberava e fuoriusciva in modo violento ed improvviso”.

Secondo la sentenza tali eventi sono collegati al “fatto che DC.L. non fosse esperto nella conduzione della macchina,- che mai aveva utilizzato prima in altri cantieri – e non avesse ricevuto la formazione necessaria per l’impiego e la manutenzione dell’attrezzatura, risultando privo della specifica abilitazione richiesta per tale tipo di macchina, e che DB.G. fosse digiuno di ogni esperienza e formazione circa il funzionamento e la manutenzione dell’attrezzatura, operando con DC.L. da meno di sette giorni in sostituzione di altro collega e non avendo neppure assistito alla consegna della pompa ed alle istruzioni fornite alla consegna dal dipendente della società noleggiante P. S.r.l.”

Nel rigettare il ricorso dell’imputato e quindi confermarne la responsabilità penale, la Cassazione sottolinea alcuni importanti elementi tra i quali spicca quello della rilevanza – fattuale e giuridica – della qualificazione dei formatori in materia di salute e sicurezza.

Anzitutto la Corte nel caso di specie evidenzia “l’inadeguatezza della formazione realizzata nel 2007 su una macchina spruzzatrice completamente diversa, molto più semplice e sicuramente molto meno pericolosa.”

Ha dunque ragione – a parere della Cassazione – la Corte d’Appello secondo la quale “l’avere valutato adeguato un corso di formazione svolto dal lavoratore nel lontano 2007, su una macchina completamente diversa, sia indicativo di un approccio poco attento e non scrupoloso rispetto al tema della sicurezza del lavoratore e abbia determinato una sottovalutazione della condizione di intrinseca pericolosità delle operazioni che si andavano a compiere”.

Inoltre “proprio tale sottovalutazione è stata aggravata dall’erroneo e superficiale convincimento della raggiunta padronanza del macchinario a seguito dell’affiancamento per due giorni con il tecnico dipendente della ditta fornitrice.”

A questo punto la Cassazione sottolinea la “mancanza di qualifica del tecnico” (C.A.), oltre alla “insufficienza del tipo di formazione tesa solo a raggiungere lo scopo di utilizzare lo spruzzatore e non di raggiungere le necessarie conoscenze in tema di sicurezza.”

Infatti “lo stesso CA. ha affermato di non avere alcuna qualifica di formatore per la sicurezza, precisando che la ragione della sua presenza nei primi due giorni presso il cantiere in … era conseguente all’incarico, ricoperto presso la ditta fornitrice, di tecnico preposto ad illustrare le caratteristiche della macchina e le specifiche modalità di utilizzo”.

Più nello specifico, sempre con riferimento al ruolo del tecnico C.A., “è accertato processualmente, per averlo riferito il teste, che il suo compito e essenzialmente consistito nella preliminare illustrazione delle modalità di funzionamento della macchina e poi nell’affiancamento all’operatore (DC.L.) al fine di osservare, ed eventualmente correggere, eventuali errori di utilizzo o fare fronte a dubbi che lo stesso potesse manifestare; in un tale contesto, sostanzialmente in un ambito di affiancamento di tipo operativo, egli ha anche illustrato i presìdi di sicurezza ed in particolare ha spiegato verbalmente come, qualora si fosse reso necessario intervenire sulla macchina, l’operazione dovesse essere preceduta dal preventivo scarico della pressione interna e dal riflusso nella tramoggia del materiale presente nel circuito.”

Dunque – e questo è da considerarsi un passaggio centrale della sentenza rispetto al tema che ci occupa – “CA. non possedeva la qualifica di formatore per la sicurezza, ma di semplice tecnico manutentore della macchina incaricato di spiegarne il funzionamento agli addetti che avrebbero dovuto utilizzarla. E non si tratta, ad avviso della Corte territoriale, di un profilo solo formale, dal momento che l’acquisizione della qualifica di formatore per la sicurezza presuppone che il possessore abbia seguito specifici corsi formativi diretti a fargli acquisire tutte le nozioni necessarie in materia ed abbia inoltre fatto propria, attraverso il percorso seguito, la capacità didattica necessaria per trasmettere le conoscenze acquisite, cristallizzate in peculiari standard operativi via via aggiornati e validati, ai soggetti discenti.”

A ciò viene poi “aggiunto che la prospettiva con cui il CA. istruiva all’uso della macchina era evidentemente, nell’interesse della società che la noleggiava, quello di assicurarsi che ne venisse operato un uso corretto, non quella prevenzionale dell’incolumità dei lavoratori, che incombeva sul datore di lavoro.”

Infatti, con riferimento alla formazione, “a surrogare tale specifico compito, che si risolve in un vero e proprio onere di tipo solidaristico a carico del datore di lavoro, non poteva, dunque, ritenersi sufficiente il semplice intervento esplicativo svolto da CA., tecnico manutentore ma non formatore per la sicurezza”.

A fronte di tale quadro, pertanto, “al più il CA. può essere ritenuto un addestratore. Ma l’addestramento è cosa diversa sia dalla formazione che dall’informazione. Sono attività che l’art.2 del d.lgs. 81/08 distingue chiaramente, specificandone i diversi contenuti: […]”.

In conclusione, “non può ritenersi adeguata […] una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo giacché questa, sebbene a sua volta importante, non può sostituire ex se quei bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche, elaborate attraverso continue acquisizioni, di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato”

La sentenza specifica che “la dinamica dell’infortunio risultava interamente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza installate all’interno dell’azienda.”

Era stato accertato dai Giudici di merito che l’imputata “aveva adibito l’operaio deceduto a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto. Il T.G., infatti, era stato assunto dall’azienda con la qualifica di addetto alla “selezione manuale”, venendo poi incaricato, di fatto, della guida del carrello elevatore, senza che fosse stato formato sull’utilizzo del veicolo.”

La Cassazione precisa a questo punto che, “sulla base delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio, alle riunioni predisposte dall’azienda per la formazione dei lavoratori, il T.G., non ebbe mai a partecipare. Dal capoturno, P.F.M., l’operaio, assunto da pochi giorni, apprese i rudimenti necessari alla conduzione del muletto, ma non fu adeguatamente informato sui rischi a cui si esponeva nel suo utilizzo e istruito in maniera puntuale sulla circostanza che il veicolo, quando viaggiava con le forche sollevate, era instabile.”

Secondo la Corte, “in ordine all’aspetto della formazione dell’operaio è indiscutibile, come rilevato dai giudici di merito, che fosse preciso compito del datore di lavoro, provvedere all’adeguata formazione del lavoratore, che non poteva essere affidata, in modo generico ed approssimativo, alla disponibilità ed al buon senso dei dipendenti più esperti che si trovavano in azienda.”

Sotto questo profilo, la Cassazione chiarisce che la Corte d’Appello ha esaminato “la natura del rapporto esistente tra la vittima dell’infortunio ed il teste P.F.M., affermando, in modo condivisibile, che il capoturno non potesse supplire al ruolo di formatore ed informatore del lavoratore”.

In conclusione, “il giudice d’appello, ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla Corte di legittimità, che ha recentemente ribadito come gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti, gravanti sul datore di lavoro, non possano essere surrogati dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore o dal “travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro” (così Sez.4, n.22147 del 11/02/2016, Rv.266860).”.

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 8163 del 2 marzo 2020 – Grave infortunio durante l’applicazione dello spritz beton sulla volta della cava. Violazione degli obblighi di informazione e formazione e mancanza di specifica abilitazione all’utilizzo della pompa.

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 1242 del 12 gennaio 2018 – Operaio muore travolto da un carrello elevatore. Il capoturno non può supplire al ruolo di formatore ed informatore del lavoratore.

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