Sicurezza

INAIL, sicurezza delle macchine utensili: nuove schede tecniche

Foto di un tornio che lavora un pezzo metallico

INAIL: nuove schede tecniche per la sicurezza delle macchine utensili

Un documento Inail fornisce indicazioni sull’accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine utensili. La struttura delle schede tecniche presentate e l’approfondimento sulle norme armonizzate. L’accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine utensili.

Il documento, a cura di Sara Anastasi, Luigi Monica e Silvia Carra (Inail, DIT) e Marianna Madonna (Inail, Unità operativa territoriale di Napoli), sottolinea “il valore della diffusione delle informazioni quale strumento imprescindibile per accrescere il livello di sicurezza negli ambienti di lavoro”.

Infatti, “le conclusioni maturate nell’ambito dell’attività di accertamento tecnico costituiscono un importante bagaglio informativo che può rendere più puntuale e tecnicamente valido il contributo offerto nell’espletamento dell’attività di sorveglianza del mercato, indirizzando i soggetti preposti alla definizione di segnalazioni di presunta non conformità”.

E, come si ricorda nella premessa, la condivisione delle informazioni può, dunque, “rendere più efficace l’attività di sorveglianza del mercato, evitando di replicare azioni già intraprese ovvero evidenziando situazioni pericolose che necessitano di particolare attenzione da parte delle figure preposte alla vigilanza, e aiutare datori di lavoro/utilizzatori e distributori nella fase di scelta dei prodotti da mettere a disposizione dei lavoratori”.

 

 

Accertamento tecnico e macchine utensili: la struttura delle schede

Partendo dalle informazioni della banca dati Inail per la gestione dell’ attività di accertamento tecnico per la sorveglianza del mercato, il documento raccoglie 15 schede tecniche riferite alle macchine utensili, “per realizzare un archivio di pratico e immediato utilizzo tanto per gli organi di vigilanza territoriale quanto per fabbricanti, datori di lavoro/utilizzatori e distributori”.

Le schede tecniche collezionate e presentate trattano le “principali non conformità rilevate sulle macchine utensili, indicando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili (perché conformi alla direttiva macchine)”. Chiaramente “i documenti sono stati resi anonimi, recuperando esclusivamente le informazioni tecnicamente utili, senza alcun riferimento a dati sensibili (riferiti al fabbricante o alla circostanza in cui la macchina segnalata è stata rinvenuta), ma comunque garantendo un’informazione sufficiente per indirizzare eventuali interventi di approfondimento sulle attrezzature in esame”.

Ciascuna scheda – continua il documento – si compone di tre parti principali:

  • una prima parte descrittiva “nella quale è individuata la tipologia di macchina, riportandone la denominazione indicata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e una sintetica descrizione che definisce la destinazione d’uso e le modalità di utilizzo; è inoltre specificato l’anno di immissione sul mercato della macchina, al fine di definire lo stato dell’arte di riferimento e quindi individuare le soluzioni che potrebbero ritenersi accettabili; l’indicazione di tale data è utile anche a individuare la versione applicabile dell’eventuale norma tecnica di riferimento disponibile”;
  • una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento: “questa sezione non è sempre presente, perché ovviamente dipende dalla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti; si è riportata, ove disponibile, la norma armonizzata di tipo C (o eventualmente altre norme di ausilio alla definizione del parere tecnico illustrato nel seguito), indicandone la versione e la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale”.
  • una parte denominata “accertamento tecnico” che “si compone a sua volta di due sottosezioni:
    • una dedicata alla segnalazione di presunta non conformità, nella quale viene descritta la situazione di pericolo ravvisata, evidenziando in modo chiaro e sintetico quanto riscontrato sull’esemplare oggetto di segnalazione, con riferimento alla parte della macchina coinvolta e alla situazione di utilizzo considerata. Per rendere maggiormente intellegibile la situazione riscontrata, ove disponibili, sono stati inseriti foto e/o schemi. Sempre in questa parte si è collegata la situazione pericolosa alla carenza rispetto al requisito essenziale di sicurezza (RES) prescritto dalla direttiva, cercando di correlare la problematica al mancato rispetto delle prescrizioni dell’allegato I alla direttiva macchine indicando il/i requisito/i essenziale/i di sicurezza (RES) ritenuto/i non rispettato/i;
    • un’altra incentrata sul parere tecnico, nella quale, limitatamente alle carenze segnalate e quindi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ritenuti presumibilmente non conformi, è illustrato l’esito dell’accertamento tecnico condotto da Inail, sulla base della documentazione fornita dai fabbricanti, di pareri già espressi dall’autorità di sorveglianza del mercato, di posizioni assunte nei consessi comunitari, nonché dello stato dell’arte di riferimento”.

 

Accertamento tecnico e macchine utensili: le norme armonizzate

Il documento Inail, come era stato per altri documenti già pubblicati sulle attività di accertamento tecnico, si sofferma poi sulle norme armonizzate che “costituiscono un utile strumento sia per il fabbricante in fase di progettazione e valutazione dei rischi che per le figure preposte al controllo della conformità dei prodotti”.

Infatti la direttiva prescrive “i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute obbligatori per le macchine, mentre le norme armonizzate forniscono le specifiche tecniche dettagliate per rispettare detti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, definendo lo stato dell’arte da considerare”. La norma armonizzata “indica il livello di sicurezza che ci si può aspettare da un determinato tipo di prodotto in quel dato momento”.

E l’eventuale fabbricante che sceglie di applicare altre soluzioni tecniche deve, tuttavia, “poter dimostrare che la sua soluzione alternativa è conforme ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute e fornisce un livello di sicurezza che sia almeno equivalente a quello che si ottiene con l’applicazione delle specifiche della norma armonizzata”.

Dunque, quando una norma armonizzata viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (e fino a quando non viene sostituita), “diviene riferimento per lo stato dell’arte e la sua applicazione conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute disciplinati da dette norme”. E per beneficiare della presunzione di conformità conferita dall’applicazione delle norme armonizzate, “i fabbricanti devono includere nella dichiarazione CE di conformità i riferimenti della norma o delle norme armonizzate applicate”.

Il documento riporta le norme di tipo C riferibili alle tipologie di macchine che afferiscono al comitato tecnico normativo CEN/TC 143 macchine utensili, trattate nelle schede tecniche riportate nel documento.

 

 

 

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