Sicurezza
Informativa Smart Working: dal 07/04/26 entrano in vigore le sanzioni
Lavoro agile (smart working)
Le sanzioni previste
A differenza del passato, dove l’obbligo previsto dalla Legge 81/2017 era privo di sanzioni dirette, l’attuale modifica all’art. 55 del D.Lgs. 81/2008 prevede ora per il datore di lavoro inadempiente:
• Arresto da due a quattro mesi;
• Ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Tali sanzioni si applicano in caso di omessa, incompleta o non aggiornata consegna dell’informativa al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Contenuto e frequenza dell’informativa
Il documento deve essere fornito con cadenza almeno annuale e deve descrivere i rischi generali e quelli specifici legati al lavoro fuori dai locali aziendali, con particolare focus sui rischi da videoterminale (postura, affaticamento visivo e mentale).
La novità normativa sottolinea inoltre l’importanza della cooperazione attiva del lavoratore, che è tenuto ad attuare le misure di prevenzione indicate dal datore per mitigare i rischi in ambienti non direttamente controllati dall’azienda.
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