Sicurezza

Informativa Smart Working: dal 07/04/26 entrano in vigore le sanzioni

Donna di colore, seduta al tavolo a casa, con il divano sullo sfondo che lavora in smart working. Sul tavolo sono presenti il PC, l'agenda, gli occhiali, una tazza e un portapenne. In mano regge un tablet.

Lavoro agile (smart working)

Dal 7 aprile 2026 entrano ufficialmente in vigore le sanzioni previste dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale PMI). La norma trasforma l’informativa sulla sicurezza per lo smart working da semplice obbligo formale a vero e proprio precetto sanzionato penalmente, inserendolo nel Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) tramite il nuovo comma 7-bis all’art. 3.

 

Le sanzioni previste

A differenza del passato, dove l’obbligo previsto dalla Legge 81/2017 era privo di sanzioni dirette, l’attuale modifica all’art. 55 del D.Lgs. 81/2008 prevede ora per il datore di lavoro inadempiente:
• Arresto da due a quattro mesi;
• Ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Tali sanzioni si applicano in caso di omessa, incompleta o non aggiornata consegna dell’informativa al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

 

Contenuto e frequenza dell’informativa

Il documento deve essere fornito con cadenza almeno annuale e deve descrivere i rischi generali e quelli specifici legati al lavoro fuori dai locali aziendali, con particolare focus sui rischi da videoterminale (postura, affaticamento visivo e mentale).
La novità normativa sottolinea inoltre l’importanza della cooperazione attiva del lavoratore, che è tenuto ad attuare le misure di prevenzione indicate dal datore per mitigare i rischi in ambienti non direttamente controllati dall’azienda.

 

 

 

 

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