Sicurezza

INL: Certificazioni di Contratti per Appalti di Lavori in Spazi Confinati

Vista dall'alto di un artigiano che utilizza una sega circolare per tagliare un asse di legno

INL: Certificazioni di Contratti per Appalti di Lavori in Spazi Confinati

La Direzione Centrale vigilanza e sicurezza del lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in una nota del 24 gennaio 2024, n. 694 si esprime in merito a richieste di chiarimento circa l’obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 per personale impiegato in regime di appalto o subappalto per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

La nota richiama i requisiti previsti dal DPR 177/2011 per imprese e lavoratori autonomi che eserciscono qualsiasi attività lavorativa in tali contesti operativi ed in particolare gli obblighi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2 relativi a valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze.

Viene ricordato inoltre il requisito vincolante di cui al comma 1 lett c) dell’art. 2 che riguarda la presenza di personale qualificato per le specifiche attività da svolgersi, in percentuale non inferiore al 30 % della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Tale personale, che svolgerà ruoli operativi in relazione alle specifiche attività richieste, deve essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione che in questa seconda ipotesi, i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

La certificazione, precisa la nota, riguarda inoltre i contratti di lavoro del personale utilizzato da appaltatori e subappaltatori, nel caso in cui il Committente faccia ricorso a tali tipi appalto per lo svolgimento di attività in spazi confinati e non è relativa anche al contratto “commerciale” di appalto (che NON deve essere certificato). Ciò al fine di garantire il controllo delle qualifiche del personale esternalizzato qualora adibito ad attività di particolare rischio che richiedono competenze tecniche e specifica esperienza, con chiaro riferimento a quanto previsto dal DPR 177/2011 art. 2 comma 2.

Tra gli Enti territorialmente competenti alla certificazione vengono indicati Ispettorato del lavoro, Province, Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Enti bilaterali regionali o provinciali mentre Università e Fondazioni Universitarie possono certificare in ambito nazionale.

La certificazione dei contratti dovrà avvenire a valle di verifiche effettuate su requisiti organizzativi, tipologie di contratti stipulati con i lavoratori, loro esperienza professionale pregressa, DURC in capo alle imprese, applicazione del CCNL, verifiche di idoneità tecnico professionale effettuate dal Committente.

 

Al seguente link è possibile visionare e scaricare la nota INL n°694 del 24 gennaio 2024.

 

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