INAIL

Medico Competente:
comunicazione dei dati sanitari all’INAIL

medico competente INAIL

Medico compentente: obblighi e modalità per la comunicazione dei dati sanitari

Il medico competente, secondo l’art. 40 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, ha l’obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Le informazioni devono essere elaborate evidenziando le differenze di genere e nel rispetto dell’Allegato 3B del decreto legislativo 81/2008.

Si ricorda che i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati modificati con il decreto interministeriale 9 luglio 2012 (pubblicato in GU  il 26 luglio 2012 ed a sua volta modificato dal d.i. 6 agosto 2013 pubblicato in GU n. 212/2013).

Il decreto interministeriale del 9 luglio 2012  ha definito i nuovi contenuti all’Allegato 3B del decreto legislativo 81/2008.

Pertanto, il medico competente, depositario di tale obbligo, deve effettuare la comunicazione all’INAIL nel rispetto dell’All. II del d.i. 9 luglio 2012 (aggiornamento dell’All. 3B del d.lgs. 81/2008).

Il decreto interministeriale prevede, inoltre, che tale comunicazione debba essere inviata esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, ossia entro il 31 Marzo del 2017 in riferimento ai dati del 2016.

L’INAIL ha provveduto a predisporre un applicativo web, conforme a quanto previsto dall’intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 (atto n.153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate al fine di consentire l’inserimento dei dati così come previsto dall’Allegato II (aggiornamento dell’All. 3B del d.lgs. 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012.

In breve:

  • La comunicazione deve essere effettuata dal Medico Competente, è un suo obbligo.
  • Il medico competente deve inviare tale informativa, esclusivamente in via telematica, all’INAIL.
  • Entro il 31 Marzo del 2017 in riferimento ai dati del 2016.
  • La comunicazione deve essere conforme all’Allegato II del decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (leggi il decreto)

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