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News Luglio 2019

News Settembre 2019

Protezione dai Rischi Cancerogeni: Nuova Direttiva

La Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei Lavoratori contro Rischi derivanti da Esposizione ad Agenti Cancerogeni o Mutageni durante il lavoro, è stata modificata e sostituita dalla nuova Direttiva Europea 2019/983 del 5 giugno 2019.

In particolare, sono stati ritoccati i valori limite di alcuni elementi e composti, quali:

  • Cadmio e suoi componenti inorganici
  • Berillio e suoi componenti inorganici
  • Acido arsenico e suoi Sali e composti inorganici
  • Formaldeide
  • Metilene bis

Di seguito i nuovi valori limite elencati nella nuova Direttiva Europea 2019/983.

Direttiva Europea per l’Eliminazione di Plastica Monouso

Continuano le contromisure dell’Unione Europea rivolte alla progressiva riduzione dell’utilizzo di plastica monouso. L’ultima pubblicazione è la Direttiva Europea 2019/904 “Riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”.

La nuova Direttiva UE, contiene delle disposizioni che variano dal divieto di produzione e commercializzazione di quasi tutti i prodotti in plastica “usa e getta”, alla responsabilità estesa del produttore, al divieto di introduzione sul mercato di prodotti in plastica oxo-degradabile, alla corretta marcatura ambientale dei prodotti, e altre ancora. Tutte queste misure scritte dalla Commissione Europea (e molte altre ancora), hanno l’obiettivo di diminuire l’accumulo di plastica nei mari. Infatti oltre l’80% dei rifiuti marittimi, è costituito da plastica e il 70% delle misure stipulate dall’UE, sono rivolte a rifiuti che si trovano in mare.

Le ultime disposizioni in materia di gestione della plastica nell’economica circolare dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2021.

Di seguito la Direttiva n. 2019/904/UE.

MUD – Le sanzioni per la presentazione oltre scadenza

È scaduta il 22 giugno 2019 la data ultima per la presentazione del MUD. L’eventuale presentazione oltre alla data sopraindicata, comporta lo scatto delle sanzioni:

  • Entro i 60 giorni dalla scadenza (ovvero il 21 agosto 2019), la sanzione ha un importo che varia da 26,00 € fino ad un massimo di 160,00 €.
  • Oltre i 60 giorni invece (dal 21 agosto 2019 in poi), gli importi imponibili saranno a partire da 2.600,00 € fino ad un massimo di 15.500,00 €. Come scritto nell’art 258, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.
  • L’omissione e/o la presentazione incompleta o inesatta della Comunicazione Veicoli fuori uso viene sanzionata dall’art. 13, c. 7, Dlgs 209/2003 “Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall’articolo 11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro”.
  • La mancata, incompleta o inesatta presentazione della Comunicazione apparecchiature elettriche ed elettroniche dei dati di cui al  D.lgs. 49/2014  è soggetta alle sanzioni di cui all’articolo 38 dello stesso Decreto legislativo che recita “Il produttore che, entro il termine stabilito dall’articolo 29, comma 2, non effettua l’iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000″.

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