Sicurezza

Nota n°656/2025 del INL: Tessere di Riconoscimento, Le Sanzioni

Tessera di riconoscimento lavoratore stilizzata

Nota n°656/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: Tessere di Riconoscimento, Obblighi e Sanzioni

Le modifiche apportate dal Collegato Lavoro 2025 non incidono sulla permanenza dell’obbligo per i datori di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento ai dipendenti, tenuti a loro volta ad esporlo. In caso di inosservanza dell’obbligo, sanzioni sono previste sia per il datore di lavoro che per i lavoratori.

Con la nota n. 656/2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha effettuato una ricognizione normativo in merito alle disposizioni che prevedono l’obbligo di dotare i propri dipendenti di una tessera di riconoscimento e per i lavoratori di esporla durante l’attività lavorativa.

L’Ispettorato è intervenuto  a seguito della modifica legislativa introdotta dalla Legge 203/2024 (Collegato Lavoro), che ha modificato l’articolo 304, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008, abrogando i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla Legge 248/2006.

 

Gli Obblighi

A partire dal 1° ottobre 2006, i datori di lavoro nel settore edile sono tenuti a fornire ai lavoratori una tessera di riconoscimento contenente una fotografia e le generalità del lavoratore, nonché i dati del datore di lavoro. I lavoratori, a loro volta, sono obbligati ad esporre tale tessera. Lo stesso obbligo ricade anche sui lavoratori autonomi, i quali devono provvedere autonomamente a dotarsi del tesserino, se operano direttamente nei cantieri.

L’ ampio ricorso a forme di esternalizzazione della manodopera, ha reso necessario nel 2008 un ulteriore intervento normativo al fine di non vanificare lo scopo della norma, ossia il riconoscimento univoco di tutti i lavoratori impiegati alle dipendenze anche di diversi datori di lavoro. Il Testo Unico sulla sicurezza ha quindi ampliato il campo di applicazione degli obblighi legandoli non solo al settore edile, ma a tutte le attività che con una frequenza sempre maggiore vengono richieste in regime di appalto e sub appalto.

L’art. 26, c. 8, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce così che i datori di lavoro debbano fornire il tesserino di riconoscimento al proprio personale, mentre l’articolo 20, comma 3, estende l’obbligo ai lavoratori impiegati in attività di appalto o subappalto precisando, inoltre, che la tessera deve essere corredata da fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro.

Anche i membri di imprese familiari (articolo 230-bis del Codice Civile) e i lavoratori autonomi (articolo 2222 del Codice Civile) che operano in contesti di appalto o subappalto devono dotarsi del tesserino di riconoscimento, come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/2008.

 

Le Sanzioni

L’abrogazione, quindi, non incide sulla permanenza dell’obbligo di conferimento e esibizione del tesserino di riconoscimento. Lo stesso dicasi per il regime sanzionatorio che resta inalterato. Pertanto, a seguito dell’abrogazione disposta dal Collegato Lavoro 2025 :

  • Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non provvede a fornire ai propri dipendenti il tesserino di riconoscimento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’articolo 55, comma 5, lettera i, del D.Lgs. 81/2008, che varia da 111,68 a 558,41 euro per ciascun lavoratore.
  • Allo stesso modo, il lavoratore che, pur essendo in possesso del tesserino, omette di esporlo, è sanzionato in base all’articolo 59, comma 1, lettera b, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 55,84 a 335,05 euro.
  • In caso di violazione, il lavoratore autonomo (e gli altri soggetti indicati dall’articolo 21), sia che non si munisca di tessera (articolo 60 comma 1 lett. b) e sia che non la esponga (articolo 60 comma 2), è soggetto ad una sanzione amministrativa che varia da 50 a 300 euro.

 

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