COVID-19

Protocollo COVID: Quali sono le novità per i DPI?

Protocollo COVID: Quali sono le novità per i DPI?

Con il nuovo Protocollo COVID, sono arrivate importanti novità in materia di DPI…

Prima di tutto riprendiamo le parti testuali del protocollo condiviso relativamente al punto 6 sui dispositivi di protezione individuale:

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente.

Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.

Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno DPI idonei.

A questo proposito la Guida della Cisl indica che è “di particolare rilievo e di necessaria precisazione (frutto della revisione del 6 Aprile 2021) quanto stabilito in merito alle ‘mascherine chirurgiche’ e al loro uso in occasione di lavoro. Considerate DPI, ai sensi dell’art.74, co.1, del dlgs 81/08 s.m., e pertanto non assimilabili ad altre mascherine (di comunità, di stoffa, lavabili…), è previsto debbano essere indossate in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto”. E in alternativa alle mascherine chirurgiche “sono sempre ammessi e, quando valutata l’opportunità, anche preferibili, i dispositivi di protezione individuale di livello superiore (a partire da FFP2, FFP3…)”.

Anche la Nota di Confindustria si sofferma su questo punto ricordando che “superando sia il riferimento al distanziamento di un metro sia il riferimento agli spazi comuni, si conferma che l’uso della mascherina è previsto in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, siano essi al chiuso o all’aperto”. Un innalzamento della tutela – continua la Nota – “in considerazione non solo della esplicita previsione del DPCM in vigore, ma anche dall’incremento di contagiosità del virus nelle sue varianti. Resta sempre esclusa – come sopra evidenziato – l’ipotesi del lavoro in situazioni di isolamento”.

Per maggiori informazioni
Telefono 041-991615
Email info@qasc.it

Contattaci

QAS Consulting

SEDE LEGALE E OPERATIVA
Viale Sanremo, 36/A
30038 - Spinea (VE)
Telefono +39 041 995202
Email formazione@qasc.it
Email info@qasc.it

SEDE OPERATIVA
Via Monte Nero, 4
67043 - Celano (AQ)
Telefono +39 0863 792752
Fax +39 0863 792752

Newsletter

Resta aggiornato

Privacy