Sicurezza
Nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 sui Prodotti da Costruzione (CPR)
Nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 sui Prodotti da Costruzione (CPR)
Il Regolamento (UE) 2024/3110, adottato il 27 novembre 2024, istituisce norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, abrogando il Regolamento (UE) n. 305/2011. Questo intervento normativo nasce dall’esigenza di migliorare la coerenza giuridica, ridurre gli oneri amministrativi e promuovere la sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni.
Scopo e ambito di applicazione
Il Regolamento disciplina le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione nell’Unione Europea. Mira a garantire la libera circolazione di tali prodotti, armonizzando le specifiche tecniche, riducendo gli ostacoli normativi tra gli Stati membri. Include non solo i prodotti nuovi, ma anche quelli usati o rifabbricati, prevedendo l’applicazione di requisiti specifici per promuovere la circolarità economica.
Esempi di prodotti da costruzione
Il Regolamento si applica a una vasta gamma di prodotti, tra cui:
- materiali strutturali: calcestruzzo, acciaio, legno lamellare e pannelli prefabbricati.
- prodotti per l’isolamento: pannelli in lana di roccia, schiume poliuretaniche, isolanti termici in fibra di vetro.
- componenti edilizi: finestre, porte, sistemi di facciata, pannelli fotovoltaici integrati.
- sistemi tecnici: tubazioni per l’acqua potabile, sistemi di ventilazione e riscaldamento.
- materiali innovativi: prodotti rifabbricati o riciclati, componenti stampati in 3D per costruzioni.
Obiettivi del provvedimento
Gli obiettivi principali includono
- Miglioramento della trasparenza attraverso l’introduzione di strumenti digitali per la tracciabilità e la disponibilità di informazioni sulle prestazioni dei prodotti;
- Promozione della sostenibilità ambientale implementando criteri di valutazione del ciclo di vita e obblighi per la riduzione dell’impatto ambientale;
- Rafforzamento della vigilanza del mercato per prevenire pratiche non conformi e garantire la sicurezza degli utenti finali;
- Riduzione degli oneri amministrativi con procedure semplificate per le PMI e l’introduzione di dichiarazioni combinate di conformità e prestazione.
Soggetti Coinvolti
- Fabbricanti: responsabili della conformità dei prodotti e della redazione delle dichiarazioni di prestazione e conformità.
- Importatori e distributori: obbligati a garantire che i prodotti immessi sul mercato rispettino i requisiti normativi.
- Autorità nazionali: incaricate della vigilanza e dell’applicazione delle sanzioni.
- Organismi notificati e TAB (Technical Assessment Bodies): responsabili della valutazione tecnica e della certificazione dei prodotti.
Termini e definizioni essenziali
Il testo normativo introduce definizioni aggiornate per garantire chiarezza giuridica, tra cui
- Prodotto-tipo: modello rappresentativo di un prodotto per la valutazione della conformità.
- Ciclo di vita: insieme delle fasi dalla produzione al riciclo/smaltimento di un prodotto.
- Parti essenziali: componenti chiave che determinano le prestazioni dei prodotti.
- Specifiche tecniche armonizzate: norme obbligatorie per la valutazione delle prestazioni.
Obblighi e responsabilità
Fabbricanti
- Redigere la dichiarazione di prestazione e conformità, combinandole ove possibile.
- Garantire la tracciabilità dei prodotti con un identificativo univoco.
- Implementare misure preventive per la sicurezza e la sostenibilità.
Distributori e importatori
- Verificare che i prodotti siano accompagnati dalla documentazione richiesta.
- Cooperare con le autorità in caso di non conformità.
Autorità nazionali
- Rafforzare la vigilanza del mercato.
- Applicare sanzioni per prodotti non conformi o per violazioni procedurali.
Autorizzazioni richieste
Gli Stati membri possono richiedere autorizzazioni per introdurre requisiti nazionali in deroga alle specifiche armonizzate, giustificati da motivi imperativi di salute e sicurezza o protezione ambientale.
Standard, metodologie e procedure
Il Regolamento stabilisce
Norme armonizzate:
Tutti i prodotti da costruzione devono essere valutati secondo standard armonizzati, sviluppati in collaborazione con organismi di normazione europei. Tali norme definiscono i metodi di prova e i criteri di prestazione essenziali, assicurando una coerenza tra gli Stati membri. L’adozione di queste norme è obbligatoria per garantire la comparabilità delle dichiarazioni di prestazione tra diversi produttori.
Software per la sostenibilità ambientale:
La Commissione fornirà strumenti digitali basati sulla norma EN 15804, che specifica i metodi di calcolo per la valutazione del ciclo di vita dei prodotti (LCA). Questi software faciliteranno l’integrazione dei dati relativi alle emissioni di CO2, all’utilizzo delle risorse e agli impatti ambientali durante tutte le fasi del ciclo di vita, promuovendo la trasparenza e la comparabilità.
Procedure semplificate per le PMI: Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, il Regolamento prevede:
- Sistemi di valutazione meno complessi per prodotti con bassi volumi di produzione o specifici per un’opera.
- La possibilità di utilizzare documentazione tecnica semplificata, come rapporti di prova condivisi o certificazioni emesse da organismi notificati.
- Meccanismi di supporto per l’accesso ai software di valutazione, inclusa l’assistenza tecnica da parte degli organismi di normazione o delle autorità competenti.
Queste misure mirano a favorire una più ampia conformità normativa, evitando di penalizzare le PMI rispetto ai grandi operatori economici.
Tipologie di controlli previsti
Le misure di controllo comprendono
- Verifica della conformità tramite dichiarazioni e documentazione tecnica.
- Controlli di mercato su base regolare e in caso di segnalazioni.
- Monitoraggio delle parti essenziali dei prodotti per garantire la sicurezza e la sostenibilità.
Sanzioni
Le sanzioni sono previste per
- Dichiarazioni false o ingannevoli.
- Mancanza di conformità ai requisiti di base.
- Violazioni procedurali relative alla documentazione tecnica.
Decorrenza e roadmap di applicazione
Il Regolamento è in vigore dal 18 dicembre 2024. Tuttavia, è prevista una roadmap graduale per consentire un’adeguata transizione degli operatori economici:
Fase iniziale (2024-2025)
- Pubblicazione di linee guida tecniche da parte della Commissione Europea per facilitare l’interpretazione delle nuove disposizioni.
- Implementazione di piattaforme digitali per la dichiarazione di prestazione e conformità.
- Formazione degli operatori economici sugli obblighi introdotti dal Regolamento.
Fase intermedia (2025-2027)
- Introduzione progressiva dei requisiti obbligatori per i prodotti immessi sul mercato.
- Verifiche di conformità a campione da parte delle autorità nazionali.
- Rafforzamento delle capacità degli organismi notificati per gestire il maggiore volume di richieste di certificazione.
Fase definitiva (dal 2027):
- Applicazione integrale delle disposizioni del Regolamento a tutti i prodotti da costruzione.
- Obbligo di utilizzare esclusivamente specifiche tecniche armonizzate e strumenti digitali per la documentazione.
- Monitoraggio annuale dell’efficacia del Regolamento e revisione delle norme, se necessario.
Questa roadmap è stata progettata per garantire che tutti gli attori della filiera possano adattarsi in modo efficace alle nuove normative senza subire eccessivi oneri o discontinuità operative.
Riferimenti normativi di rilievo
- Abrogazione del Regolamento (UE) n. 305/2011.
- Coordinamento con il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato.
- Integrazione con il Green Deal Europeo e il Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile.
Allegati previsti
Il Regolamento include una serie di allegati tecnici che specificano
- Metodi di valutazione: descrivono le procedure di prova e i criteri per la verifica delle prestazioni dei prodotti.
- Requisiti obbligatori: dettagliano le caratteristiche essenziali dei prodotti e le specifiche tecniche armonizzate applicabili.
- Linee guida per la documentazione tecnica: indicano i contenuti minimi richiesti per garantire la conformità normativa.
- Modelli standardizzati: comprendono moduli per le dichiarazioni di prestazione e conformità, semplificando le procedure per gli operatori economici.
Gli allegati sono parte integrante del Regolamento e sono destinati a supportare l’implementazione pratica delle sue disposizioni, fornendo un quadro chiaro e uniforme agli operatori e alle autorità competenti.
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