Ambiente

RENTRI: Compilazione di Registro Rifiuti e Formulario

Tastiera da computer bianca con tasto verde con disegnato simbolo del riciclo

RENTRI: Istruzioni per la compilazione di Registro Rifiuti e Formulario

Con il DM Ambiente e Sicurezza Energetica del 19 dicembre 2023, n. 251 vengono definite le modalità di compilazione dei documenti richiesti dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI (Registro di carico e scarico e Formulario identificativo) in accordo con quanto previsto dalla Strategia Nazionale per l’economia circolare, approvata con D.M. 259 del 24 giugno 2022, e il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con D.M. 257 del 24 giugno 2022.

L’adozione del sistema digitale si è resa necessaria per razionalizzare la trasmissione, l’acquisizione, l’elaborazione e la lettura integrata dei dati ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi e dà attuazione in particolare alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 contenute negli artt. 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti.

La parte operativa del DM in oggetto è contenuta negli Allegati I e II che contengono rispettivamente le istruzioni per la compilazione del Registro Cronologico di Carico e Scarico e del FIR.

Tramite i seguenti link è possibile scaricare il DM del 19 dicembre 2023, n. 251, le istruzioni per la compilazione del Registro Rifiuti e le Istruzioni per la compilazione del Formulario Rifiuti.

 

Che cos’è il RENTRI

Il DLGS 3 settembre 2020 n. 116, pubblicato sulla G.U. 11/09/2020 ed in vigore dal 26/09/2020, modifica la parte IV del DLGS 152/2006.

L’art.188-bis del D.Lgs. 152/2006, viene modificato dal D.Lgs. 116 del 2020 e annulla il SISTRI. Nasce, così, un nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti che prende il nome di RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti).

L’art. 188-bis del DLGS 152/2006, infatti, stabilisce: ” il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo RENTRI, gestito presso la competente struttura organizzativa dal Ministero della Transizione Ecologica e che tale struttura verrà supportata tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale”.

Il RENTRI è suddiviso in due sezioni:

  • La Sezione dell’Anagrafica degli iscritti;
  • La Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

I Decreti attuativi previsti definiscono:

  1. Modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale.
  2. Modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi.
  3. Gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti.

 

Entrata in Vigore del RENTRI

Ufficialmente, a giugno 2022 è stata avviata la sperimentazione con lo scopo di verificare la funzionalità e la fruibilità di alcune funzioni.

Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il decreto RENTRI, l’iscrizione procederà a scaglioni e il primo segmento avrà come termine dicembre 2024.

 

Quali sono i vantaggi?

I principali vantaggi consentono di:

  • trasmettere i dati da parte di tutti gli operatori (produttori, trasportatori, gestori dei rifiuti);
  • ottenere maggiore omogeneità e fruibilità dei dati;
  • ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese;
  • garantire l’omogeneità e la fruibilità dei dati;
  • consentire il miglioramento delle strategie di economia circolare;
  • modificare, infine, il sistema sanzionatorio.

Chi è Obbligato ad Iscriversi al RENTRI?

Le iscrizioni partiranno a dicembre 2024 e saranno obbligati ad iscriversi i seguenti soggetti:

  • Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
  • Produttori di rifiuti pericolosi.
  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi.
  • Consorzi istituti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
  • Soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi: si tratta dei rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, e delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.

È comunque prevista la possibilità di iscriversi volontariamente a tutte le imprese che non rientrano tra quelle indicate.

 

Quando Iscriversi?

È prevista una fase transitoria che si concluderà a febbraio 2026. Le imprese tenute ad iscriversi procederanno a scaglioni:

  • Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali: a decorrere dal 18esimo mese – 15 dicembre 2024 – ed entro i sessanta giorni successivi.
  • Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti: a decorrere dal 24esimo mese – 15 giugno 2025 – ed entro i sessanta giorni successivi.
  • Tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione: a decorrere dal 30esimo mese – 15 dicembre 2025 – ed entro i 60 giorni successivi.

Costi d’Iscrizione

L’iscrizione alla piattaforma prevede un costo di segreteria paria a 10€, ai quali bisogna aggiungere un contributo annuale che varia da 15 a 100€ per quanto riguarda il primo anno (in base alle diverse tipologie di imprese o Enti), e da 10 a 60€ per le successive annualità.

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