Ambiente

Rifiuti: Nuova Classificazione ed Effetti sulla TARI

Rifiuti: Nuova Classificazione ed Effetti sulla TARI

Chiarimenti sulla nuova Classificazione dei Rifiuti ed effetti sull TARI

Le modifiche alle definizioni di Rifiuti Urbani e Speciali.

Lo scorso anno – a seguito delle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020 – sono state riviste le definizioni di rifiuti urbani e speciali con conseguenze sull’applicazione della Tariffa Rifiuti –  TARI (L. 147/2013, commi dal 641 al 668).

In particolare, è stata eliminata la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani (erano quei rifiuti analoghi per tipologia e natura agli urbani ma prodotti da utenze diverse da quelle domestiche) con effetti significativi per le realtà produttive da cui essi venivano prodotti.

Le precisazioni del MiTE.

Dopo diversi mesi dall’entrata in vigore di tali disposizioni, il Ministero della Transizione Ecologica, in accordo con il Ministero delle Finanze, ha emanato una circolare interpretativa sul tema della classificazione dei rifiuti urbani e speciali prevista dal cd. Testo Unico Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), come modificato dal d.lgs. n. 116/2020.

Il provvedimento determina importanti conseguenze per le attività industriali, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della TARI di cui all’articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Inoltre, l’interpretazione fornita dai suddetti ministeri ha conseguenze rispetto alla gestione dei rifiuti su registri di carico e scarico, ai formulari di trasporto, al MUD, ed al deposito temporaneo. Tali adempimenti sono da intendersi estesi anche a tali tipologie di rifiuti che diventano, a tutti gli effetti, rifiuti speciali.

Le superfici dove si svolgono lavorazioni industriali non sono più soggette alla TARI.

La Circolare indica espressamente quali sono le superfici escluse dall’applicazione della TARI:

  • le superfici dedicate alle lavorazioni industriali
  • i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti

L’esclusione riguarda sia con la quota fissa che la quota variabile.

Quali aree restano soggette alla TARI?

Le altre aree delle imprese, come mense o uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse, che producono rifiuti urbani continuano a pagare la tariffa rifiuti in entrambe le due parti di cui è costituita: fissa e variabile.

Scelta del gestore a cui affidare i rifiuti urbani.

Le utenze non domestiche, e quindi anche le attività industriali, relativamente ai rifiuti urbani prodotti hanno la possibilità di

  • servirsi per la gestione dei rifiuti urbani del gestore del servizio pubblico, corrispondendo l’intera TARI;
  • rivolgersi ad operatori privati ed ottenere lo sgravio della parte variabile della TARI di fronte all’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti. In tali casi però rimane impregiudicato il versamento della parte fissa della TARI che fa riferimento ai servizi generali indivisibili forniti dal gestore pubblico.

Da sottolineare che la scelta di non avvalersi del servizio pubblico ha un vincolo di durata di almeno 5 anni e dovrà essere comunicata al Comune o al gestore del servizio rifiuti entro il 31 maggio di ogni anno con valenza dall’anno successivo.

Viene fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

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