Consulenza
RT Rifiuti: Conseguenze della Mancata Nomina
Mancata Nomina RT Rifiuti
Il Responsabile Tecnico gestione rifiuti è una figura professionale indispensabile dal punto di vista normativo per le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali. La sua presenza è obbligatoria all’interno delle imprese che vogliono svolgere legalmente le seguenti attività relative alle categorie di iscrizione:
- Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (categoria 1)
- Rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4)
- Rifiuti speciali pericolosi (categoria 5)
- Trasporto transfrontaliero di rifiuti (categoria 6)
- Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi (categoria 8)
- Bonifica di siti (categoria 9)
- Bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10)
Senza questa figura non è permesso svolgere le attività di gestione rifiuti per le quali è necessaria l’iscrizione all’Albo. L’assunzione a priori di questa figura è requisito dunque necessario per l’avanzamento della pratica di iscrizione all’Albo.
L’articolo 10 del Regolamento dell’Albo Gestori Ambientali stabilisce che la presenza di un Responsabile Tecnico in azienda è una delle condizioni necessarie a quest’ultima per essere iscritta regolarmente all’Albo stesso.
Il regolamento dell’Albo Gestori Ambientali contenuto nel Decreto Ministeriale 120/2014 definisce la figura del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti. Gli articoli 12 e 13 ne illustrano nel dettaglio i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione.
Il procedimento disciplinare ai sensi degli articoli 20, comma 1, lettera b) e 21, comma 1, del D.M. 120/2014 è previsto in diverse circostanze.
L’articolo 21 del D.M. 120/2014 stabilisce che le sanzioni di cui all’articolo 20, lettera b), sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali previa contestazione degli addebiti all’iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.
Nelle ipotesi di decadenza di cui all’articolo 20, comma 1, lettere c) e f), si procede direttamente alla cancellazione. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all’iscritto, al Comitato nazionale, alla regione ed alla provincia territorialmente competente e alla camera di commercio.
Ora la circolare ANGA n. 1 del 15 aprile 2024 precisa che nei casi di decadenza di idoneità del responsabile tecnico le Sezioni regionali dell’Albo entro la data del 30 aprile 2024 provvedono a deliberare l’avvio dei procedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 20, comma 1, lettera b) e 21, comma 1, del D.M. 120/2014, per la cancellazione dall’Albo di quelle categorie che non abbiano individuato un responsabile tecnico idoneo.
L’impresa può ancora provvedere alla nomina di nuovo Responsabile Tecnico, requisito per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo dell’impresa, o inviare controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso di procedimento deliberato. In caso contrario verrà confermata la cancellazione dell’impresa dall’Albo ai sensi dell’art. 20, comma 1 lett b) del DM 120/2014.
Circolare ANGA n. 1 del 15 Aprile 2024_Mancata nomina RT rifiuti
Contattaci per maggiori informazioni – 041-995202 – info@qasc.it