Sicurezza

Sicurezza Antincendio in Bar e Ristoranti: nuove linee guida dei VVF

Bancone di legno di un bar, con sedie a sgabello da un lato e scaffale con bottiglie e vari materiali da bar

Sicurezza Antincendio in Bar e Ristoranti: nuove linee guida dei VVF

Il recente incendio avvenuto a Crans-Montana, con gravi conseguenze per persone e strutture, riporta al centro un tema spesso sottovalutato: la sicurezza antincendio nei locali aperti al pubblico.

Il Ministero dell’Interno, con la recente Circolare n. 674/2026, ha fornito importanti chiarimenti sull’inquadramento normativo per le attività di ristorazione e bar. L’obiettivo è fare chiarezza sulla distinzione tra i semplici pubblici esercizi e i locali di pubblico spettacolo (come discoteche o sale da ballo), definendo meglio quando scattano gli obblighi di prevenzione incendi.

 

Quando un bar o ristorante è “soggetto” ai controlli VVF?

In linea generale, bar e ristoranti non sono attività soggette ai controlli sistematici dei Vigili del Fuoco (D.P.R. 151/2011), a meno che non presentino caratteristiche specifiche:

  • Impianti termici: presenza di centrali termiche con potenza superiore a 116 kW.
  • Inserimento in strutture soggette: se il locale si trova all’interno di centri commerciali o edifici polifunzionali già soggetti a normativa.
  • Pubblico spettacolo: se l’attività di intrattenimento (musica, ballo) diventa prevalente rispetto alla somministrazione di cibi e bevande.

 

La distinzione con l’intrattenimento

La circolare ribadisce che la musica dal vivo o il karaoke non trasformano automaticamente il ristorante in un locale di pubblico spettacolo, purché:

  1. Non vi sia attività di ballo.
  2. Non esistano sale dedicate esclusivamente alle esibizioni.
  3. La capienza massima non superi le 100 persone.

 

Valutazione del Rischio e Piano di Emergenza

Un punto cardine riguarda la gestione della sicurezza. Il datore di lavoro deve sempre redigere la valutazione del rischio incendio (D.M. 3 settembre 2021). Il Piano di Emergenza diventa invece obbligatorio nei seguenti casi:

  • Presenza di almeno 10 lavoratori.
  • Locali aperti al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente (indipendentemente dal numero di dipendenti).

È fondamentale che la pianificazione dell’emergenza consideri non solo i lavoratori, ma tutte le persone presenti, con un’attenzione specifica agli occupanti con esigenze speciali.

 

 

 

 

 

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