Sicurezza
Sicurezza sul Lavoro: Chiarimenti sul Ruolo del RLS
Il Ruolo del Rappresentante dei Lavoratori si complica…
Si tende sempre a concentrare l’attenzione sugli obblighi e sulla responsabilità delle imprese per la sicurezza sul lavoro. E’, invece, necessario porre in luce anche la posizione di garanzia del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: il protocollo del 6 aprile 2021 lo chiama in gioco all’interno del neocostituito Comitato che deve verificare l’applicazione delle regole. Dobbiamo, però, porre l’attenzione su due aspetti. L’RLS non può essere coinvolto in obblighi e responsabilità in capo a datore di lavoro, dirigenti, RSPP e medico competente e il suo inserimento nel Comitato potrebbe snaturarne il ruolo.
Si sta facendo tutto il necessario affinché l’RLS svolga il suo ruolo istituzionale previsto dal Testo Unico sulla sicurezza?
Da alcuni giorni infortunio dopo infortunio, in tutte le sedi anche istituzionali, stiamo riascoltando le abituali parole d’ordine: non potremo mai dimenticare, simili sciagure non debbono accadere, ricostruiremo un’affidabile cultura della prevenzione, garantiremo un Paese sempre più sicuro. Ma quante tragedie, quante lezioni, cadono nel vuoto.
Il 12 maggio si è costituita la Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
È troppo sperare che la dirompente crisi della giustizia penale proprio nello specifico settore della sicurezza del lavoro induca ad andare oltre il PNRR e, quindi, a promuovere concrete azioni normative o organizzative, che salvaguardino il diritto alla vita nei luoghi di lavoro? A partire dall’effettivo rafforzamento degli organici e delle professionalità di tutti i servizi di vigilanza (non solo dell’INL) e dalla creazione di una Procura Nazionale altamente specializzata e con competenza estesa a tutto il Paese?
È abituale concentrare l’attenzione su obblighi e responsabilità delle imprese ma occorre porre in luce anche la posizione di garanzia degli RLS.
Il Protocollo tra le parti sociali aggiornato del 6 aprile 2021, chiama in gioco l’RLS. Infatti, nel paragrafo 13, prevede che “è costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS”. Dobbiamo, però mettere in guardia contro due equivoci.
a) Un primo equivoco da evitare è che l’RLS non può comunque essere coinvolto in obblighi e responsabilità facenti capo esclusivamente a datore di lavoro, dirigenti, RSPP, medico competente. Teniamo presenti gli insegnamenti impartiti dalla Corte Suprema: “le funzioni e le attribuzioni proprie del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono analiticamente indicate nell’art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e rendono assolutamente chiaro come l’RLS sia chiamato a svolgere, essenzialmente, una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall’azienda nel settore della sicurezza; non gli competono certamente quella di valutazione dei rischi e di adozione delle opportune misure per prevenirli e neppure quella di formazione dei lavoratori, funzioni che restano entrambe appannaggio esclusivo del datore di lavoro”.
b) Diametralmente opposto è il secondo possibile equivoco. L’inserimento dell’RLS nel Comitato non vale a snaturarne il ruolo così come delineato dal TUSL: un ruolo non già negoziale, bensì un ruolo – e le conseguenti responsabilità- di “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” (art. 2, comma 1, lettera i, D.Lgs. n. 81/2008), e, dunque, secondo quanto ricorda la Corte Suprema, chiamata dall’art. 50 D.Lgs. n. 81/2008 ad esercitare “funzioni di controllo sull’adempimento degli obblighi datoriali”.
Sotto questo aspetto, proprio in tempo di pandemia, ci si domanda se l’RLS:
– riscontra che il DVR analizzi il rischio Covid-19, e indichi le misure di prevenzione e di protezione adottate contro tale rischio?
– verifica se tra le misure di prevenzione e protezione contro il Covid-19 sia indicata la sorveglianza sanitaria anche per individuare i lavoratori fragili?
– presta attenzione all’osservanza da parte del medico competente dell’obbligo di comunicare per iscritto anche all’RLS, in occasione delle riunioni periodiche, “i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata”, e di fornire “indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori?
– appura se il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, rispetti l’obbligo di mettere a disposizione vaccini efficaci da somministrare a cura del medico competente ove se ne rilevi la necessità alla stregua del DVR e del programma di sorveglianza sanitaria, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori ne abbiano fatto richiesta alla stregua del Protocollo sulle vaccinazioni del 6 aprile 2021 e in linea anche con il documento del 13 maggio 2021 del Garante della privacy intitolato “Il ruolo del ‘medico competente’ in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale”?
– verifica quali misure di prevenzione e protezione siano adottate a tutela dei lavoratori distaccati? E se in caso di appalti intra-aziendali sia adottato il DUVRI anche a protezione dei propri lavoratori contro i rischi da interferenze, ivi incluso il rischio Covid-19?
– si chiede se siano rispettati gli obblighi di sicurezza previsti dalla legge n. 81/2017 e non derogati a tutela dei lavoratori agili?
Attenzione, però. Il TUSL ci avverte che l’RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività, ed ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Ma si fa quanto necessario per evitare che di fatto sia abbandonato a sè stesso?
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