Sicurezza

Tutela dei lavoratori dai danni da calore: Nota INL e coordinamento regioni

Termometro che segna 40°C, con sole sullo sfondo che da l'ieda di una giornata molto calda

Tutela dei lavoratori dai danni da calore: Nota INL e coordinamento regioni

Il rischio da stress termico durante la stagione estiva non può più essere trattato come una circostanza eccezionale o un’emergenza occasionale. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026, ha aggiornato e rafforzato le indicazioni operative per la vigilanza sul rischio caldo, integrando le previsioni del D.M. 95/2025 e del Protocollo quadro sulle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

 

1. Il quadro normativo: il caldo è un rischio strutturale

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (art. 28), il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli legati alle condizioni microclimatiche e alle specifiche fragilità dei lavoratori.

L’incremento della frequenza e dell’intensità delle ondate di calore impone una programmazione della prevenzione a lungo termine. La semplice presenza della voce “rischio microclima” nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non è sufficiente: durante i controlli ispettivi viene verificata l’effettiva applicazione organizzativa delle contromisure sul campo.

2. Elementi chiave per la Valutazione del Rischio (DVR e POS)

La valutazione del rischio stress termico deve essere puntuale e integrata sia nel DVR aziendale sia, per i cantieri temporanei o mobili, nel POS (Piano Operativo di Sicurezza). I fattori da considerare comprendono:

  • Esposizione ambientale: attività svolte all’aperto nelle ore di punta o in ambienti chiusi non ventilati/climatizzati.

  • Intensità del lavoro: mansioni che richiedono uno sforzo fisico elevato.

  • Dispositivi di Protezione (DPI): impiego di indumenti protettivi o DPI tute/maschere che ostacolano la traspirazione e aumentano il carico termico corporeo.

  • Fattori individuali: età, presenza di patologie pregresse, condizioni di fragilità o mancato acclimatamento (es. lavoratori rientrati da periodi di assenza o neoassunti).

  • Monitoraggio meteo: consultazione sistematica degli strumenti previsionali istituzionali, come le mappe di rischio del Progetto Worklimate (INAIL/CNR).

3. Le misure di prevenzione e protezione obbligatorie

L’INL e le linee di indirizzo delle Regioni individuano un pacchetto di interventi organizzativi e procedurali prioritari.

Punti chiave per l’organizzazione aziendale:

  • Rimodulazione degli orari: anticipare i turni al primo mattino ed evitare le lavorazioni più gravose nelle ore centrali della giornata (frequentemente oggetto di ordini del giorno o ordinanze regionali con divieti tra le 12:30 e le 16:00).

  • Zone di riposo e idratazione: garanzia di accesso continuativo ad acqua fresca e predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause.

  • Turnazione e soste programmate: alternanza dei compiti per ridurre l’esposizione continua al sole.

  • Sorveglianza sanitaria integrata: coinvolgimento attivo del Medico Competente per l’individuazione dei soggetti a rischio e la definizione di protocolli preventivi.

  • Informazione e Formazione: addestramento di lavoratori e preposti per il riconoscimento tempestivo dei sintomi da colpo di calore e la gestione dei primi soccorsi.

4. Settori speciali a maggior rischio di controllo

L’attività ispettiva dell’INL si concentra in modo prioritario nei comparti operativi a più alta esposizione outdoor o da sforzo:

  • Edilizia e cantieristica stradale

  • Agricoltura e florovivaismo

  • Logistica e movimentazione merci

  • Cave ed estrazioni

  • Servizi di consegna merci e rider.

Nota INL prot. 06/07/2026 n.5484 – Danni da calore

Fonte: INL

 

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