Sicurezza

Vigilanza attiva del Preposto, alcuni spunti

Due preposti con elemetto in mano

La Vigilanza Attiva del Preposto, alcuni spunti

L’approfondimento affronta una questione ricorrente nella formazione dei preposti: come garantire una vigilanza “attiva” sui lavoratori subordinati, in coerenza con l’art. 19 del D.Lgs. 81/08, quando il preposto è al contempo capo turno/capo reparto con compiti produttivi o responsabile d’area o di servizio con compiti operativi, e la “marcatura stretta” dei collaboratori (intesa come controllo continuativo) risulta, nella prassi, inattuabile.

In particolare, si ricostruisce il significato operativo del concetto di “vigilanza continuativa” e si valutano i margini entro cui formazione, istruzioni e procedure possono concorrere a responsabilizzare i lavoratori e a rendere esigibile il presidio, senza trasformarsi in un improprio “sostituto” del controllo.

 

Quadro normativo essenziale

Obblighi del preposto
L’art. 19 del D.Lgs. 81/08 configura in capo al preposto una funzione di sovrintendenza e vigilanza sull’osservanza, da parte dei lavoratori, delle disposizioni e delle istruzioni aziendali in materia di salute e sicurezza, nonché un dovere di intervento correttivo (richiamo/azione immediata sulle condotte non conformi), di segnalazione al datore di lavoro o al dirigente delle deficienze dei mezzi e delle condizioni di pericolo e, nei casi previsti, di interruzione dell’attività in presenza di pericolo grave e immediato.

Obblighi del lavoratore e dimensione “collaborativa”
L’art. 20 del D.Lgs. 81/08, nel delineare gli obblighi dei lavoratori, concorre a un modello prevenzionistico che richiede condotte diligenti e conformi a formazione, informazione e addestramento ricevuti. Tale dimensione collaborativa, tuttavia, non esaurisce la posizione di garanzia del preposto nella propria area di competenza.

Formazione, informazione e addestramento
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 impone un impianto formativo coerente con i rischi e con le mansioni, che diviene presupposto imprescindibile per pretendere comportamenti corretti e per rendere effettive le misure di prevenzione e protezione adottate.
In tale cornice, assumendo come dato che formazione e addestramento siano passaggi obbligatori, assume rilievo centrale la predisposizione di procedure e istruzioni operative quali “regole comuni” di un agire consapevole: esse devono essere tecnicamente validate (contenuto corretto), aderenti ai rischi d’area e di mansione (coerenza con DVR, layout, attrezzature e compiti effettivi), tracciabili (versioning, diffusione, presa visione, accessibilità sul posto di lavoro) e verificate in efficacia (audit, osservazioni comportamentali, prove pratiche, riscontri su near miss e deviazioni). La formazione, in questa prospettiva, non è di per sé equivalente a vigilanza: ne costituisce piuttosto un prerequisito, mentre procedure e istruzioni, se governate e verificate, rendono la vigilanza del preposto più esigibile e mirata, documentabile in caso di controversie, senza trasformarsi in un improprio “sostituto”.

Il significato operativo di “vigilanza continuativa”

In molte pronunce la Cassazione utilizza l’espressione “vigilanza continuativa” per indicare un presidio non episodico e non meramente formale, idoneo a intercettare e correggere prassi operative scorrette.
Nel linguaggio tecnico-organizzativo, l’aggettivo “continuativa” va inteso come:

  • continuità del presidio (la sicurezza è governata “sempre”, non occasionalmente);
  • effettività del controllo (capacità di incidere sulle condotte e sulle condizioni di lavoro);
  • proporzionalità al rischio (intensità e modalità di vigilanza commisurate alla criticità delle lavorazioni);
  • tracciabilità e verificabilità (evidenza, anche documentale o procedurale, che il controllo esiste ed è agito).

Ne consegue che la “vigilanza continuativa” non coincide necessariamente con una presenza fisica ininterrotta accanto a ciascun lavoratore, ma richiede un sistema di governo del comportamento e delle condizioni operative che rimanga stabile nel tempo.

Orientamenti giurisprudenziali recenti

Vigilanza continuativa e assenza di “marcatura” costante (Cass. pen., Sez. IV, 30 luglio 2024, n. 31146)
In questa pronuncia la Corte ribadisce che la vigilanza del preposto non si identifica con una sorveglianza “a vista” permanente su ogni gesto del lavoratore.

L’obbligo è, piuttosto, quello di assicurare un controllo efficace e costante nel tempo sull’osservanza delle regole di sicurezza nella propria sfera organizzativa, in modo coerente con la concreta organizzazione del lavoro.

Sul piano concettuale, la decisione valorizza l’idea che il presidio può essere reso effettivo anche mediante:

  • un quadro di istruzioni e procedure operative chiare e aggiornate nel tempo;
  • un’organizzazione del lavoro che consenta al preposto di intercettare le prassi scorrette e di intervenire;
  • meccanismi di comunicazione e segnalazione che evitino che la prevenzione dipenda dal solo “essere presenti”.

Esigibilità della vigilanza quando il preposto è assorbito da mansioni operative (Cass. pen., Sez. IV, 28 febbraio 2025, n. 8289)
Questa pronuncia è particolarmente rilevante per la dialettica d’aula con capi turno/capi reparto, responsabili d’area o di servizo, perché affronta il tema della compatibilità organizzativa tra compiti produttivi o di servizio e vigilanza.

La Corte valorizza il profilo dell’inesigibilità del controllo quando il preposto è, di fatto, impegnato in una diversa attività operativa che gli impedisce di vigilare sul lavoratore.

Il punto di ricaduta applicativa è netto: se l’organizzazione aziendale pretende vigilanza attiva, deve anche:

  • attribuire al preposto tempi e priorità compatibili con il presidio;
  • dimensionare correttamente la funzione (numero di preposti, copertura di turni/aree);
  • evitare configurazioni in cui la vigilanza sia richiesta ma strutturalmente impossibile.

Persistenza della posizione di garanzia e limiti dell’affidamento su condotte del lavoratore (Cass. pen., Sez. IV, 1 ottobre 2025, n. 32520)
La giurisprudenza più recente continua a ribadire che il preposto, quale soggetto che sovrintende all’attività lavorativa, è titolare di una posizione di garanzia che include il controllo sull’esecuzione corretta delle attività e l’esercizio di un potere-dovere di iniziativa e intervento.

In tale prospettiva, la mera esistenza di istruzioni o di formazione non comporta automaticamente l’esonero del preposto quando la condotta non conforme del lavoratore rientra nell’area di rischio governata dalla funzione di sovrintendenza.

Modello “collaborativo” e ruolo della formazione (Cass. pen., Sez. IV, 8 novembre 2022, n. 42035)
La Corte, nel solco di un modello prevenzionistico non più “iperprotettivo”, riconosce rilievo alla responsabilizzazione e alla autodeterminazione del lavoratore formato e informato, ma mantiene fermo il principio per cui i garanti (datore, dirigenti, preposti) devono governare il rischio nella propria sfera con misure organizzative e controlli effettivi, soprattutto quando sono prevedibili prassi elusive o scorciatoie operative.

Formazione, istruzioni e procedure come “leva” organizzativa

Funzione corretta della formazione nel bilanciamento con la vigilanza
Alla luce degli orientamenti richiamati, la formazione (e, più in generale, la standardizzazione delle modalità operative) può essere valorizzata come strumento per:

  • rendere esigibile la vigilanza, perché chiarisce “che cosa si deve fare” e “che cosa non si deve fare”;
  • attribuire al lavoratore un ruolo attivo e tracciabile di conformità alle regole;
  • ridurre l’esigenza di micro-controllo continuo, favorendo una vigilanza per campioni, per punti critici e per segnali di deviazione;
  • rafforzare la prevedibilità delle condotte, condizione essenziale per intervenire su scostamenti significativi.

Limite strutturale: la formazione non sostituisce la vigilanza
La formazione non opera come “esimente” generalizzata. In termini applicativi, essa può ridurre l’esigenza di presenza fisica costante solo se:

  • è specifica, aggiornata e coerente con i rischi reali;
  • è accompagnata da addestramento e verifiche pratiche; l’addestramento, a cura di tecnici esperti delle fasi di lavorazione o a cura degli stessi preposti, deve essere pensato per “trasferire un modo di operare corretto” ai fini della produzione e nel rispetto dei principi di sicurezza e si completa nel momento in cui il lavoratore viene valutato autonomo dall’istruttore per le mansioni assegnate; i momenti di addestramento devono essere sempre tracciati in modo documentabile;
  • è tradotta in procedure effettivamente applicate e non meramente formalizzate;
  • è sostenuta da un assetto organizzativo che consenta al preposto di esercitare controllo e intervento.

Ricadute operative per i corsi preposti

Un modello di “vigilanza realistica” compatibile con compiti produttivi
Per rendere la vigilanza continuativa compatibile con il ruolo produttivo del capo turno/capo reparto/capo area/capo servizio, è utile strutturare un modello basato su quattro pilastri:

Regole operative standard

  • procedure di lavoro e istruzioni chiare (punti critici, DPI, condizioni di accesso/divieto di accesso a macchine/aree/attrezzature, attrezzaggi e settaggimanutenzioni ordinarie/straordinarie, interventi di sblocco e ripristino, gestione delle emergenze, interventi in condizioni anomale ecc.);
  • definizione di “comportamenti soglia” (trigger operativi) che, se osservati, impongono al preposto un’azione immediata e non differibile (richiamo/stop dell’attività, ripristino condizioni sicure, eventuale escalation). A titolo esemplificativo: bypass/rimozione di protezioni o ripari, accesso a zone interdette senza autorizzazione (o senza requisiti di accesso), manutenzione/attrezzaggio/sblocco senza messa in sicurezza (es. isolamento energie/LOTO ove previsto), intervento su inceppamenti con macchina non in condizioni sicure, settaggi fuori range o non autorizzati, uso di attrezzature non idonee o non consentite, mancato uso di DPI obbligatori in fasi critiche, condotte in emergenza non conformi alle procedure;
  • In pratica deve essere reso chiarissimo al lavoratore cosa può fare e cosa non può fare, senza alcun margine di discrezionalità;

Formazione e addestramento verificabili

  • briefing su procedure comuni;
  • addestramento su fasi critiche e lavori non routinari;
  • micro-verifiche (domande/riscontri) e osservazioni in campo.

Vigilanza per punti critici e controlli a campione

  • controlli mirati su fasi ad alto rischio (avviamenti, manutenzioni, accessi, sollevamenti, lavori in quota, interferenze ecc.);
  • check rapidi e ripetuti nel turno (non lunghi, ma sistematici);
  • gestione delle deviazioni: richiamo, stop temporaneo, ripristino condizioni sicure.

Sistema di segnalazione e reazione

  • canale rapido per near miss e anomalie (attraverso modulistica dedicata o sistema di alert e gestione informatizzato);
  • registrazione essenziale di interventi/correzioni (anche con log semplice);
  • escalation a dirigente/datore su criticità ricorrenti o non risolvibili.

Coerenza organizzativa: condizione di esigibilità
In linea con la giurisprudenza più recente, l’organizzazione deve evitare che la funzione di preposto venga “assorbita” da carichi operativi incompatibili. In particolare:

  • se il preposto è impegnato in attività operative assorbenti, va prevista una copertura di vigilanza (altro preposto, caposquadra, turnazione del presidio);
  • vanno chiarite le priorità: in presenza di criticità, la sicurezza prevale sulla produzione;
  • vanno stabiliti “momenti obbligati” di presidio (inizio turno, cambi lavorazione, fasi critiche).

Check di audit interno (schema sintetico)

Di seguito si propone uno schema pratico per verificare se la vigilanza del preposto è “continuativa” in senso giuridico-operativo:

  • Ruolo e perimetro: area/turno definiti, lavorazioni presidiate, sostituzioni previste.
  • Tempo di vigilanza: finestre di controllo realistiche nel turno, non assorbite da produzione.
  • Procedure: istruzioni per fasi critiche, autorizzazioni, stop-work authority.
  • Formazione/addestramento: registri, verifiche pratiche, richiamo procedure comuni.
  • Controlli: evidenza di controlli a campione e su punti critici; azioni correttive.
  • Gestione deviazioni: richiamo, interruzione attività, segnalazioni ed escalation.
  • Prassi: rilevazione e correzione di scorciatoie ricorrenti; miglioramento continuo.

Conclusioni 

Le pronunce più recenti confermano che la “vigilanza continuativa” non impone una presenza fisica costante su ogni lavoratore, ma richiede un presidio reale e stabile nel tempo, documentabile, proporzionato al rischio e capace di incidere sulle prassi. La formazione su istruzioni e procedure comuni è un elemento essenziale per responsabilizzare i lavoratori e rendere praticabile la vigilanza, ma non si traduce automaticamente in esonero del preposto: essa funziona correttamente solo dentro un’organizzazione che consenta al preposto di vigilare e intervenire.

 

 

 

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